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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37263/2023 del 12/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna per un unico motivo articolato: (1) censura che il GUP avendo già applicato alle pena base l'aumento previsto per aggravanti ad effetto speciale (con incremento superiore a 1/3) non poteva poi aggiungere la recidiva nella misura di 2/3, richiamando il limite di cui all'art. 63, comma 4, cod. pen.; lamenta che la Corte d'appello non ha esaminato tale questione espressamente sollevata in gravame. (2) contesta il riconoscimento dell'aggravante della "minorata difesa" (art. 61, n.5) che la Corte d'appello ha ritenuto sussistente sulla sola base della commissione del tentato furto in orario notturno (ore 3:22) e del fatto che l'appartamento fosse disabitato: per il ricorrente la circostanza era irrilevante perché la disabitazione dell'immobile non aveva effettivamente ostacolato la difesa privata o pubblica. (3) lamenta infine la mancata concessione delle attenuanti generiche nonostante l'ammissione degli addebiti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo (sull'aggravante della minorata difesa) ritenendo la motivazione della Corte d'appello insufficiente e inadeguata alla luce del principio secondo cui il tempo di notte, di per sé, non basta a configurare l'aggravante: occorre un accertamento concreto, caso per caso, sulla effettiva ostilità alla difesa pubblica o privata. La sentenza impugnata è stata annullata e rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio e per le consequenziali determinazioni. L'accoglimento del secondo motivo ha assorbito le altre censure, sicché non sono state esaminate nel merito in questa sede.

Norme richiamate

  • art. 625 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di furto; nel caso la vicenda riguarda il tentato furto in abitazione con riqualificazione contestuale.

  • art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen. (aggravante della minorata difesa)

    L'aggravante può essere riconosciuta solo se da un accertamento concreto emerge che il contesto (es. tempo, luogo, condizioni) ha effettivamente ostacolato, anche se non reso impossibile, la difesa pubblica o privata; il mero svolgimento del fatto in orario notturno non è di per sé sufficiente.

  • art. 63, comma 4, cod. pen.

    Previsione che limita l'applicazione cumulativa di aumenti speciali e della recidiva: se le aggravanti ad effetto speciale determinano già un aumento superiore a 1/3, la possibilità di cumulare ulteriori aumenti (es. recidiva) è soggetta ai limiti stabiliti dalla norma; il ricorrente ha prospettato che il tribunale non ha considerato tale limite.

  • Sezioni Unite n. 40275 del 15/07/2021 (Cardellini)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per chiarire che il tempo di notte può integrare l'aggravante della minorata difesa solo se provato che la possibilità di difesa è stata concretamente ostacolata, e che non sussistano circostanze che neutralizzino tale effetto.

Massime di principio

  • La mera esecuzione del fatto in orario notturno non basta a fondare automaticamente l'aggravante della minorata difesa: è necessario un accertamento concreto e motivato sul fatto che la notte abbia effettivamente ostacolato la difesa pubblica o privata.
  • Se l'imputato aggredisce motivazioni che riconoscono l'aggravante sulla base di circostanze generiche (es. solo "notte" e "immobile disabitato"), il giudice di legittimità richiede che la Corte d'appello spieghi perché quelle circostanze, nella fattispecie, abbiano incrementato il disvalore della condotta.
  • Quanto all'aumento per recidiva e agli aumenti speciali: il cumulo degli aumenti è vincolato dai limiti dell'art. 63 cod. pen.; se le aggravanti speciali già innalzano la pena oltre 1/3, il computo della recidiva va valutato nei limiti previsti dalla norma e deve essere motivato esplicitamente dal giudice.
  • L'omessa trattazione di questioni espressamente sollevate in gravame (es. il limite del cumulo delle pene) può costituire motivo di cassazione per vizio di motivazione o omissione di pronuncia.
  • L'ammissione degli addebiti non determina automaticamente la concessione delle attenuanti generiche; il giudice deve comunque motivare l'applicazione o la negazione delle attenuanti sulla base degli elementi di personalità e del comportamento processuale.
  • Per difendersi efficacemente in casi simili: raccogliere e produrre elementi concreti che dimostrino l'assenza di ostacolo alla difesa (es. presenza di terzi, luci accese, immediata reazione delle forze dell'ordine) e sollevare specificamente, in appello e in cassazione, eventuali errori di calcolo o di cumulo delle circostanze che incidono sulla misura della pena.

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