Sentenza n. 1958/2026 - Roma, Sezione 5
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. -OMISSIS- del 15 luglio 2020, emesso dal Tribunale di Roma, nel procedimento iscritto al numero di ruolo r.g. -OMISSIS--2020, dichiarato definitivamente esecutivo, ai sensi dell’art. 647 c.p.c., in data 31.01.2022, munito di formula esecutiva in data 14.07.2022 e notificato al Ministero resistente in data 31.10.2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo esecutivo del Tribunale di Roma
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma, dichiarato definitivamente esecutivo, munito di formula esecutiva e notificato all'amministrazione. Il decreto aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 19.921,23, oltre rivalutazione e interessi, nonché delle spese legali di euro 1.211,07. Il ricorrente ha dedotto che il Ministero non aveva dato esecuzione, neppure parziale, al provvedimento e ha chiesto, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito solo formalmente, senza svolgere difese né fornire elementi comprovanti l'avvenuto pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo non contestata e comprovata dall'inerzia processuale dell'amministrazione la mancata esecuzione del decreto ingiuntivo. Ha affermato che il giudizio di ottemperanza mira a conseguire gli effetti favorevoli della pronuncia giudiziale e che l'amministrazione è tenuta a conformarsi al giudicato senza discrezionalità sull'an e sul quando dell'adempimento, potendo disporre soltanto di una limitata discrezionalità sulle modalità esecutive. Ha ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione al decreto ingiuntivo, corrispondendo al ricorrente euro 21.132,30, salvo che tale somma fosse già stata pagata, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Ha disposto che, in caso di persistente inerzia, provveda entro gli ulteriori trenta giorni il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, quale commissario ad acta, senza compenso e con facoltà di delega. Ha inoltre applicato una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da calcolarsi, in caso di ritardo successivo alla scadenza del termine assegnato, in misura corrispondente agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Fondano l'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione del giudicato e dei provvedimenti giudiziari esecutivi da parte dell'amministrazione inadempiente.
art. 114 c.p.a.
Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di ordinare l'esecuzione del provvedimento, nominare eventualmente un commissario ad acta e adottare misure coercitive; il comma 4, lett. e), consente di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può decorrere dalla scadenza del termine assegnato dal giudice per l'esecuzione e, nel caso concreto, è stata commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
art. 647 c.p.c.
È richiamato quale fondamento della dichiarazione di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è volto a verificare la corretta attuazione del giudicato o di un provvedimento giudiziario esecutivo e a far conseguire al creditore il risultato pratico riconosciutogli dalla pronuncia.
- L'amministrazione è tenuta a eseguire il giudicato senza poter opporre ragioni di opportunità, di ordine pubblico o difficoltà economiche e finanziarie; non dispone di discrezionalità sull'an e sul quando dell'adempimento, ma soltanto, nei limiti compatibili con il contenuto della pronuncia, sulle modalità esecutive.
- La costituzione meramente formale dell'amministrazione, priva di contestazioni e di prova dell'adempimento, consente di ritenere non contestata la deduzione del creditore relativa alla mancata esecuzione del provvedimento giudiziario.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare un termine per l'esecuzione, nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia e stabilire che il commissario operi su istanza di parte entro un ulteriore termine.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere resa operativa dalla scadenza del termine fissato dal giudice per l'adempimento e può essere commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta.
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