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Ordinanza

Ordinanza n. 3094/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202605784

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di ammissione con riserva e in sovrannumero al corso di laurea in Medicina e chirurgia

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidati universitari)

Prevale il privato

La controversia

Gli appellanti, candidati alla procedura di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia per l’anno accademico 2025-2026, cosiddetto semestre filtro, hanno impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado. L’appello conteneva una pluralità di censure eterogenee. Un primo gruppo contestava vizi asseritamente idonei a inficiare l’intera procedura di accesso e mirava, in sostanza, alla riedizione della procedura. Un secondo gruppo riguardava il mancato collocamento in posizione utile nella graduatoria e, in particolare, l’assenza di un adeguato meccanismo di scorrimento dei posti rimasti vacanti dopo la rinuncia di altri studenti. La parte ricorrente aveva conseguito almeno una sufficienza in una delle tre materie previste, ma non aveva ottenuto un punteggio tale da assicurare l’assegnazione di una delle sedi universitarie indicate.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente la domanda cautelare. Ha ritenuto che il primo gruppo di censure, diretto a ottenere la possibile riedizione dell’intera procedura, fosse prima facie incompatibile con la misura cautelare concretamente richiesta, consistente nell’ammissione con riserva e in sovrannumero. Tale misura non sarebbe stata funzionale alla conservazione del bene della vita perseguito con quelle doglianze, sicché esse sono state ritenute infondate, in via assorbente, per carenza del periculum in mora, restando ferma la possibilità per il TAR di esaminarne il merito. Quanto al secondo gruppo, il Collegio ha ravvisato il fumus boni iuris nella censura relativa al mancato scorrimento della graduatoria, richiamando l’orientamento secondo cui l’attuale disciplina del semestre filtro non consente di riassegnare, secondo l’ordine di graduatoria, i posti lasciati liberi dagli studenti rinunciatari e impone una scelta immediata e irreversibile, escludendo successivi ripescaggi anche in presenza di punteggi elevati e posti disponibili. È stato ravvisato anche il periculum in mora, poiché la limitazione degli scorrimenti determina posti vacanti e pregiudica la possibilità della candidata di accedere agli studi universitari prescelti. L’Amministrazione è stata quindi ordinata a rideterminarsi sulla posizione della parte ricorrente: prima effettuando gli scorrimenti dei posti vacanti; poi verificando se il punteggio conseguito consentisse l’assegnazione di un posto in una delle sedi opzionate; infine, in caso positivo, assegnando il posto secondo l’ordine delle preferenze indicate. L’ordinanza cautelare del TAR è stata riformata in parte. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate, in ragione della novità e peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Norma processuale applicata per l’appello cautelare avverso l’ordinanza del TAR.

  • art. 55, comma 11, c.p.a.

    Il Consiglio di Stato ha ordinato la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la fissazione prioritaria dell’udienza di merito.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la misura richiesta deve essere funzionalmente coerente con il bene della vita che il ricorrente intende conservare: se le censure mirano alla riedizione integrale della procedura, l’ammissione individuale con riserva può risultare inidonea e difettare del periculum in mora.
  • La disciplina di una procedura selettiva universitaria che escluda ogni successivo scorrimento dei candidati non immatricolati, nonostante la disponibilità sopravvenuta di posti e la presenza di candidati con punteggi utili, può presentare prima facie profili di illogicità e di contrasto con il principio meritocratico.
  • Quando la mancata previsione o applicazione dello scorrimento determina posti vacanti, il candidato che abbia conseguito i requisiti minimi e non sia stato collocato in posizione utile può dimostrare il periculum in mora attraverso la perdita concreta della possibilità di accesso al corso universitario prescelto.
  • In sede cautelare, qualora sia ravvisato fumus boni iuris sulla censura relativa allo scorrimento, il giudice può ordinare all’amministrazione una rideterminazione procedimentale progressiva: scorrimento dei posti vacanti, verifica del punteggio e assegnazione della sede secondo l’ordine delle preferenze, senza disporre automaticamente l’ammissione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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