Cassazione Penale, Sentenza n. 38384/2022 del 12/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile la sua istanza di riesame avverso il sequestro preventivo dell'immobile A.T.E.R. a lei ascritto. Contestava la dichiarata tardività dell'istanza di riesame sostenendo che questa era stata spedita a mezzo raccomandata A.R. in data 26/11/2021 (entro i 10 giorni dall'esecuzione del sequestro del 19/11/2021) e non il 10/12/2021 come risultava pervenuta; deduceva inoltre il proprio interesse all'impugnazione in quanto all'atto del sequestro era ancora in possesso dell'immobile e non risultava regolare notifica della decadenza dell'assegnazione o della diffida a lasciare l'immobile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che l'istanza di riesame fosse tempestivamente spedita con raccomandata A.R. entro il termine dei dieci giorni dalla esecuzione del sequestro (sequestro eseguito il 19/11/2021; raccomandata inviata il 26/11/2021) e che il Tribunale di Latina aveva erroneamente valutato la tempestività in base alla data di pervenimento in cancelleria anziché a quella di spedizione. Ha inoltre precisato che l'interesse della ricorrente all'impugnazione non può essere escluso automaticamente per il solo fatto che le sia contestata la decadenza dall'assegnazione: il Tribunale dovrà accertare concretamente le modalità e i tempi dell'eventuale perdita del titolo. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Latina. Il secondo motivo (merito relativo alla sussistenza del reato di invasione) è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 324 cod. proc. pen.
Il termine di dieci giorni per proporre l'istanza di riesame va calcolato dalla data di esecuzione del provvedimento ablativo; la tempestività si valuta alla data di spedizione dell'atto (p.es. raccomandata A.R.) e non alla data di arrivo in cancelleria
art. 322 cod. proc. pen.
Riconosciuto il diritto della persona cui la cosa è stata sequestrata di chiedere la restituzione; la sua sussistenza determina l'interesse ad impugnare il provvedimento ablativo e va verificata concretamente
art. 633 cod. pen.
Norma penale sulla invasione di immobile: la Corte osserva che la semplice contestazione del reato non esclude automaticamente l'interesse all'impugnazione; occorre verificare se l'occupazione sia divenuta priva di legittimazione e quando
art. 639-bis cod. pen.
Richiamata tra le imputazioni nel procedimento di merito ma non decisa dalla corte di legittimità in questa sede; la decisione riguarda solo questioni di ammissibilità e di interesse all'impugnazione
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U., n. 8 del 1993; Sez. 1, n. 16537 del 03/02/2021, Cannizzaro, Rv. 281196)
Consolidato principio di diritto secondo cui la tempestività dell'impugnazione per riesame si valuta dalla data di spedizione della raccomandata inviata entro il termine previsto, anche se la ricezione avviene dopo la scadenza
Massime di principio
- La tempestività del ricorso per riesame/impugnazione contro misure cautelari va valutata in base alla data di spedizione dell'atto (es. raccomandata A.R.) inviato entro il termine di legge, non dalla data di arrivo in cancelleria.
- L'interesse ad impugnare un provvedimento ablativo non può essere escluso in via automatica dalla sola circostanza che sia stata contestata la decadenza del titolo: il giudice deve verificare concretamente le modalità e i tempi della perdita del titolo e le eventuali irregolarità nella notifica dei provvedimenti amministrativi.
- La presenza della persona in possesso dell'immobile al momento del sequestro può conferire legittimazione a chiedere la restituzione ai sensi dell'ordinamento processuale penale; tale situazione va accertata in sede di riesame.
- Le questioni di ammissibilità e di interesse vanno distinte dal merito penale: l'accertamento sulla sussistenza del reato di invasione o altre imputazioni deve essere rimesso al giudizio di merito e non può essere risolto sommariamente in termini di inammissibilità.
- In caso di contrasto tra data di invio e data di ricezione di un atto processuale trasmesso per posta, occorre privilegiare la prova della spedizione nei termini per preservare il diritto di difesa.
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