Sentenza n. 2352/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale del lavoro di Trapani che aveva riconosciuto il diritto al pagamento di 500 euro per la Carta del Docente relativa all'anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza chiedendo l'esecuzione della sentenza n. 807/2024 del Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro, con la quale era stato ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito il pagamento di 500 euro, a titolo di bonus Carta del Docente per l'anno scolastico 2023/2024, oltre agli accessori di legge. Ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione e ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per l'ulteriore ritardo. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, attestato il 18 novembre 2025, la notificazione del titolo all'amministrazione il 21 dicembre 2024 e la notificazione del ricorso in ottemperanza il 28 novembre 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Trapani, mediante il pagamento delle somme riconosciute, degli accessori individuati nel titolo e degli ulteriori accessori computati secondo legge, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. È stato nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, affinché, previa istanza della ricorrente e in caso di mancato adempimento ministeriale, provveda entro ulteriori 60 giorni dalla richiesta. Il commissario dovrà operare senza ulteriore compenso, in applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. È stata inoltre accolta la richiesta di penalità di mora, determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute: il periodo di computo decorre dalla notificazione della sentenza all'amministrazione e termina con l'adempimento spontaneo, anche tardivo, oppure, in caso di ulteriore inadempimento, con il momento dal quale diviene efficace la nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare, su richiesta, una somma dovuta dall'amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14 d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione
Il decorso del termine dilatorio costituisce, insieme alla notificazione del titolo, un adempimento necessario per la proponibilità dell'azione esecutiva o di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione.
art. 1 l. n. 107/2015
bonus “Carta del Docente”
È la base normativa del beneficio economico riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale
Il TAR lo ha applicato analogicamente per escludere un ulteriore compenso al dirigente nominato commissario ad acta nell'esecuzione di una condanna al pagamento di somme di denaro.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione debitrice e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
- In presenza di un giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro non eseguito dall'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'integrale adempimento entro un termine assegnato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La nomina del commissario ad acta può essere subordinata a una specifica istanza della parte creditrice dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione; il commissario dispone di un ulteriore termine per adottare le misure necessarie all'esecuzione.
- Nel giudizio di ottemperanza, la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e cessazione al momento dell'adempimento o dell'efficacia della nomina del commissario ad acta.
- L'attività del dirigente pubblico nominato commissario ad acta per l'esecuzione di una condanna amministrativa al pagamento di somme di denaro non dà luogo a un ulteriore compenso quando trova applicazione il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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