Cassazione Civile, Ordinanza n. 32310/2022 del 02/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
La controversia
Il richiedente impugnava per cassazione il decreto con cui il Tribunale di Bologna gli aveva negato lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria e la protezione umanitaria/speciale. Con l'unico motivo denunciava insufficiente motivazione, violazione degli artt. 5, comma 6, e 19 del d.lgs. n. 286/1998 e omesso esame di un fatto decisivo. Sosteneva di trovarsi in una condizione di estrema vulnerabilità e di compromissione del diritto alla vita privata in caso di rimpatrio, lamentando che il tribunale avesse escluso la vulnerabilità solo per asserita insufficienza dei redditi, senza considerare il lungo soggiorno in Italia, i documenti lavorativi e l'effettivo inserimento sociale. Il giudice di merito aveva valorizzato la mancanza di adeguati redditi, l'assenza di familiari in Italia e i legami con i parenti nel paese d'origine, ritenendo insussistente una situazione riconducibile alla tutela della vita privata e familiare.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, alla luce dell'art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998 come modificato dal d.l. n. 130/2020, l'integrazione sociale e familiare dello straniero in Italia deve essere valutata in modo complessivo, considerando natura ed effettività dei vincoli familiari, inserimento sociale, durata del soggiorno e legami con il paese d'origine, senza una comparazione con le condizioni del paese di provenienza. Ha inoltre precisato che l'attività lavorativa costituisce un fattore di integrazione da apprezzare non solo in base al reddito percepito, ma anche per la sua stabilità, il suo incremento nel tempo e il complesso delle attività svolte nel sistema di accoglienza. Per questi motivi il decreto è stato cassato con rinvio al Tribunale di Bologna in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998
Richiamato dal ricorrente quale base normativa della tutela complementare; la Corte valorizza il tema della protezione collegata alla vulnerabilità e alla vita privata e familiare dello straniero.
art. 19 d.lgs. n. 286/1998
La modifica apportata dal d.l. n. 130/2020 è ritenuta direttamente applicabile ai procedimenti pendenti nelle sedi indicate dalla sentenza delle Sezioni Unite richiamata. Il comma 1.1 attribuisce diretto rilievo al rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare in caso di allontanamento.
art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998
fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare
L'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente va valutata considerando vincoli familiari, inserimento sociale, durata del soggiorno e legami con il paese d'origine, senza comparazione con le condizioni del paese di provenienza, neppure attenuata.
d.l. n. 130 del 2020
Le norme in tema di divieto di respingimento per tutela della vita privata e familiare sono applicabili retroattivamente nei limiti indicati dall'art. 15 del decreto legge e secondo il perimetro processuale tracciato da Cass., Sez. U., n. 24413/2021.
l. n. 173 del 2020
Legge di conversione del d.l. n. 130/2020, richiamata quale fonte della disciplina applicata.
art. 15 d.l. n. 130 del 2020
Rilevato come norma che disciplina l'applicazione temporale delle modifiche normative in materia di protezione complementare.
Massime di principio
- In tema di tutela dello straniero contro il rimpatrio, l'accertamento della vulnerabilità connessa alla vita privata e familiare deve essere condotto in modo complessivo e concreto, valorizzando tutti gli indici di radicamento nel territorio nazionale.
- Ai fini dell'art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998, non è necessario procedere a una comparazione con le condizioni esistenti nel paese di origine dello straniero, neppure in forma attenuata.
- L'integrazione sociale può desumersi anche dall'attività lavorativa svolta in Italia, ma il relativo apprezzamento non può ridursi al solo dato reddituale; occorre considerare la stabilità del lavoro, la sua evoluzione nel tempo e il complesso delle esperienze maturate nel sistema di accoglienza.
- I legami familiari nel paese di origine rilevano solo se ancora effettivi e centrali nel sistema di vita del richiedente; vincoli di sangue non più incisivi non sono di per sé decisivi per escludere il radicamento in Italia.
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