Ordinanza n. 882/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Intimazione di sgombero dell'Autorità di Sistema Portuale, impugnata con motivi aggiunti, e ordinanza cautelare del TAR Sardegna che aveva respinto la domanda di sospensione
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR Sardegna che aveva respinto l'istanza cautelare formulata con motivi aggiunti nel giudizio contro l'intimazione di sgombero adottata dall'Autorità di Sistema Portuale. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di legittimità dedotti contro l'intimazione di sgombero. L'appellante ha rappresentato il grave pregiudizio derivante dall'esecuzione dell'atto, poiché lo smantellamento dell'intera struttura destinata all'ormeggio di centinaia di imbarcazioni e lo smaltimento del materiale avrebbero determinato la cessazione irreversibile della propria attività economica.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e, riformando l'ordinanza del TAR, ha accolto la domanda cautelare proposta in primo grado. Ha sospeso gli effetti dell'intimazione di sgombero fino alla pronuncia di merito, al solo fine di preservare la res controversa e consentire al TAR di definire il giudizio. La decisione è stata adottata senza pregiudicare gli ulteriori approfondimenti sul merito della controversia. Nella comparazione degli interessi contrapposti, il Collegio ha ritenuto prevalente, sotto il profilo del periculum in mora, il grave e irreversibile pregiudizio per l'attività economica dell'impresa. Le spese del doppio grado cautelare sono state integralmente compensate. È stata inoltre disposta la trasmissione dell'ordinanza al TAR Sardegna per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disposizione processuale richiamata quale base dell'appello cautelare.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, in connessione con la misura cautelare, la sollecita fissazione dell'udienza di merito da parte del giudice di primo grado.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'efficacia di un'intimazione amministrativa può essere concessa anche senza definire il merito della legittimità dell'atto, quando sia necessario mantenere ferma la res controversa fino alla decisione del giudice di primo grado.
- Nella comparazione cautelare degli interessi, assume rilievo decisivo il pregiudizio grave e irreversibile che l'esecuzione dell'atto arrecherebbe a un'attività economica, qualora l'esecuzione comporti lo smantellamento della struttura aziendale e la definitiva cessazione dell'attività.
- La concessione della tutela cautelare può essere fondata sul periculum in mora e sulla necessità di preservare l'utilità della decisione di merito, lasciando impregiudicati gli approfondimenti sul fumus e sulla fondatezza sostanziale delle censure.
- Quando viene concessa una misura cautelare in appello, il giudice può disporre la trasmissione degli atti al giudice di primo grado per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
Come è indicizzato
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