Sentenza del 16/03/2016 n. 1361 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Processo verbale di constatazione - Valore probatorio - Natura di atto pubblico - Querela di falso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il valore probatorio del processo verbale di constatazione nel processo tributario. Il verbale è considerato un atto pubblico assistito da fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c., anche con riferimento agli atti richiamati espressamente al suo interno, purché siano stati formati da pubblici ufficiali. Pertanto, la contestazione dei fatti attestati nel verbale non può avvenire mediante semplici deduzioni o prove contrarie, ma richiede la proposizione della querela di falso.
La decisione
Il principio affermato è che i fatti attestati nel processo verbale di constatazione, nonché quelli risultanti da atti di pubblici ufficiali espressamente richiamati, fanno fede fino a querela di falso quanto alla loro provenienza e alle attività compiute o percepite dal pubblico ufficiale. In assenza di querela di falso, tali risultanze mantengono la loro efficacia probatoria privilegiata. Il testo non specifica l'esito concreto del giudizio né le parti coinvolte.
Norme richiamate
Art. 2700 del codice civile
L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
La norma attribuisce fede privilegiata all'atto pubblico. Nel caso esaminato, tale efficacia è riconosciuta anche al processo verbale di constatazione e agli atti di pubblici ufficiali in esso espressamente richiamati; per contestare i fatti attestati è necessaria la querela di falso.
Massime di principio
- Un processo verbale di constatazione redatto da pubblici ufficiali non è una semplice dichiarazione dell'amministrazione, ma un atto pubblico con efficacia probatoria privilegiata nei limiti previsti dall'art. 2700 c.c.
- La fede privilegiata riguarda la provenienza dell'atto, le attività compiute dal pubblico ufficiale e i fatti da lui direttamente percepiti o attestati; non implica automaticamente che ogni valutazione giuridica o ricostruzione induttiva contenuta nel verbale sia incontestabile.
- Quando si intende negare la veridicità dei fatti attestati come avvenuti o percepiti dal pubblico ufficiale, la contestazione deve essere proposta mediante querela di falso, non con una mera prova contraria.
- Gli atti formati da altri pubblici ufficiali e richiamati espressamente nel verbale possono beneficiare della stessa tutela probatoria per quanto riguarda i fatti da essi attestati.
- In una situazione analoga è quindi essenziale distinguere tra fatti direttamente attestati dal pubblico ufficiale, contestabili solo con querela di falso, e valutazioni, presunzioni o conclusioni dell'amministrazione, che possono invece essere contestate nel normale giudizio tributario.
Testo integrale
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