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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21078/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria ha rettificato il valore dichiarato in atto per la cessione di un immobile composto da abitazione e magazzino, recuperando maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali. I contribuenti avevano impugnato l'atto, ma sia in primo grado sia in appello erano rimasti soccombenti. In cassazione hanno proposto un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 2, del D.L. 193/2006 e dell'art. 92 c.p.c., sostenendo che la CTR non avesse considerato l'intervenuta definizione agevolata del debito tributario e che, per tale ragione, avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del processo. La Corte aveva previamente disposto un rinvio a nuovo ruolo per verificare la corrispondenza tra l'avviso oggetto del giudizio e la documentazione prodotta dai ricorrenti a sostegno della definizione agevolata; all'esito, ha rilevato che i documenti depositati non consentivano di ricondurre la definizione agevolata all'avviso in causa, mancando corrispondenza di numeri di riferimento e importi e non essendo stati forniti chiarimenti sufficienti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, formalmente prospettata come violazione di legge, non fosse idonea a veicolare un vizio di nullità per omessa pronuncia, poiché non chiariva in modo univoco la doglianza processuale né indicava dove e come la questione fosse stata dedotta nei gradi di merito. Inoltre, anche nel merito della questione pregiudiziale relativa alla definizione agevolata, la parte ricorrente non ha dimostrato in modo adeguato, nemmeno dopo l'ordinanza interlocutoria, che la cartella o l'avviso oggetto del giudizio rientrassero effettivamente nella procedura di definizione, sicché la censura non sarebbe comunque stata accoglibile. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata per la costituzione meramente formale dell'Agenzia delle Entrate, mentre è stato disposto l'obbligo per i ricorrenti di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 2, D.L. 193/2006

    invocato dai ricorrenti quale base normativa della definizione agevolata; la Corte rileva che la sua deduzione non è stata veicolata con un motivo ammissibile e che, in ogni caso, la prova della riferibilità della definizione all'atto impugnato non è stata fornita

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti insieme alla norma sulla definizione agevolata; non assume rilievo decisivo, perché la Corte qualifica il motivo come inidoneo a censurare l'eventuale omessa pronuncia

  • art. 360, primo comma, c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e immediatamente riconducibili a uno dei vizi tipici; una censura di omessa pronuncia non può essere proposta come mera violazione di legge o come critica alla motivazione insufficiente

  • art. 112 c.p.c.

    il vizio di omessa pronuncia richiede un motivo che rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dall'omissione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico dei ricorrenti, se dovuto

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma richiamata in relazione all'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la doglianza deve essere formulata in modo chiaro e specifico, così da rendere immediatamente riconoscibile il vizio denunciato; una censura che, nella sostanza, lamenta omessa pronuncia non è ammissibile se viene costruita solo come violazione di legge o come critica alla motivazione.
  • Per dedurre utilmente l'omessa pronuncia occorre che il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della sentenza per mancato esame della domanda o eccezione e indichi anche, in modo preciso, dove e come la questione sia stata introdotta nei gradi di merito.
  • Quando il ricorrente invoca l'intervenuta definizione agevolata del debito tributario per ottenere l'estinzione del processo, deve dimostrare in modo puntuale la corrispondenza tra il titolo oggetto del giudizio e gli atti di definizione prodotti; la mera allegazione documentale non basta se non consente di individuare con certezza il collegamento con la pretesa fiscale controversa.
  • L'assenza di adeguata prova sulla riferibilità della definizione agevolata all'atto impugnato impedisce l'accoglimento della censura, anche se la sentenza di merito non abbia espressamente motivato sul punto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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