Cassazione Penale, Sentenza n. 31919/2026 del 26/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condannato)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza di Milano aveva ammesso il condannato, con pena residua di quattro anni e due mesi di reclusione e una multa, all'affidamento terapeutico territoriale ai sensi dell'art. 94 d.P.R. n. 309/1990, in relazione a titoli esecutivi riguardanti sequestro di persona, estorsione in concorso, lesioni personali e rapina in concorso. Il condannato, affetto da disturbo da uso di cocaina e preso in carico dal SERD dal 2024, aveva partecipato regolarmente agli appuntamenti, aderito al programma terapeutico e manifestato consapevolezza della propria dipendenza e volontà di interrompere il consumo. Il SERD aveva ritenuto il programma idoneo alla riabilitazione, evidenziando il pregiudizio derivante dalla sua interruzione per l'eventuale carcerazione. Erano inoltre stati verificati l'idoneità del domicilio, una concreta opportunità di lavoro a tempo indeterminato e l'assenza di contatti o vincoli di parentela con appartenenti alla criminalità organizzata. Il Procuratore generale ha proposto due motivi di ricorso. Con il primo ha denunciato, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), c.p.p., la violazione dell'art. 94 d.P.R. n. 309/1990 e vizi della motivazione, sostenendo che il Tribunale non avesse spiegato per quali ragioni fosse cessata la pericolosità sociale, non avesse acquisito un'aggiornata relazione dell'UEPE sulla personalità e sul rischio di recidiva e avesse attribuito rilievo decisivo al programma terapeutico e all'opportunità lavorativa, senza dimostrare il collegamento tra la tossicodipendenza e i reati commessi. Con il secondo motivo ha denunciato mancanza e contraddittorietà della motivazione rispetto agli atti, deducendo che il Tribunale non avesse adeguatamente valutato la gravità dei precedenti, una rilevante positività alla cocaina, la discontinuità nella precedente presa in carico e il possibile carattere strumentale della richiesta. La Corte ha ritenuto i motivi infondati, osservando che il Tribunale aveva considerato la gravità delle condotte, le aveva ritenute collegate alla tossicodipendenza, aveva valutato le risultanze negative pregresse e aveva motivato sull'attualità e sull'idoneità del programma, sul comportamento recente, sulla situazione abitativa e lavorativa, sull'assenza di legami criminali e sull'esigenza di non interrompere il percorso terapeutico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore generale. Ha ritenuto adeguata e immune da vizi la motivazione del Tribunale di sorveglianza, che aveva svolto la valutazione complessiva richiesta dall'art. 94 d.P.R. n. 309/1990. In particolare, il giudice di merito aveva considerato la pericolosità desunta dai precedenti, il collegamento tra tossicodipendenza e reati, le pregresse criticità del percorso terapeutico, gli esiti dei controlli tossicologici, la collaborazione recente con il SERD, l'idoneità del programma, la situazione abitativa e lavorativa e l'assenza di attuali legami con la criminalità organizzata. La Corte ha precisato che, quando il percorso terapeutico è già concretamente iniziato, occorre verificare se sussistano ulteriori elementi di pericolosità tali da rendere indispensabile il trattamento intramurario; nel caso esaminato tali elementi non erano emersi. Il rischio di ulteriori condotte illecite era stato comunque fronteggiato mediante prescrizioni articolate e fortemente limitative, relative ai rapporti con i servizi, alla dimora, agli spostamenti, alle frequentazioni, al lavoro e alla riparazione del danno. È stata inoltre disposta l'annotazione prevista dall'art. 52, comma 1, d.lgs. n. 196/2003.
Norme richiamate
art. 94 d.P.R. n. 309/1990
«se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica»
La concessione dell'affidamento terapeutico richiede la tossicodipendenza o alcoldipendenza del condannato, l'esistenza o l'intenzione di intraprendere un programma di recupero attestato da struttura sanitaria qualificata e l'idoneità del programma a prevenire il pericolo di ulteriori reati e a favorire il reinserimento sociale.
art. 94, comma 4, d.P.R. n. 309/1990
La valutazione dell'istanza spetta al Tribunale di sorveglianza, che deve apprezzare l'idoneità concreta del programma terapeutico anche in rapporto alla pericolosità del condannato.
art. 115 d.P.R. n. 309/1990
La norma è richiamata con riferimento agli organismi abilitati a concordare o svolgere il programma terapeutico.
art. 606, comma 1, lett. b) e e), c.p.p.
Il ricorso per cassazione è stato proposto per violazione di legge e vizi della motivazione; la Corte ha escluso la sussistenza di tali vizi.
art. 52, comma 1, d.lgs. n. 196/2003
La disposizione giustifica l'annotazione relativa all'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Ai fini dell'affidamento terapeutico previsto dall'art. 94 d.P.R. n. 309/1990, il Tribunale di sorveglianza deve valutare non soltanto lo stato di tossicodipendenza e l'esistenza del programma, ma anche la sua concreta idoneità a prevenire ulteriori reati e a favorire il reinserimento sociale, in rapporto alla pericolosità del condannato.
- L'attualità della pericolosità sociale, nell'ambito dell'affidamento terapeutico, deve essere apprezzata anche in relazione alla capacità del condannato di collaborare effettivamente all'attuazione del programma di recupero.
- Quando il percorso terapeutico sia già concretamente avviato e il condannato vi collabori, la concessione del beneficio non è preclusa dalla gravità dei precedenti o delle condotte commesse, se il giudice esclude, con motivazione adeguata, l'esistenza di ulteriori elementi di pericolosità fronteggiabili soltanto mediante il trattamento intramurario.
- L'assenza di attuali legami con la criminalità organizzata amplia i margini di valutazione del Tribunale di sorveglianza, che può ammettere al beneficio anche un condannato autore di condotte di elevata gravità, compensando il rischio residuo con prescrizioni adeguate e proporzionate.
- La verifica dell'idoneità dell'affidamento terapeutico può essere effettuata mediante prescrizioni articolate e incisive su dimora, spostamenti, frequentazioni, lavoro, rapporti con i servizi e riparazione del danno, purché tali prescrizioni siano proporzionate alla pericolosità e idonee a controllare il percorso riabilitativo.
- La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del Tribunale di sorveglianza sugli elementi di merito relativi alla pericolosità, al collegamento tra dipendenza e reati e all'idoneità del programma, quando la motivazione sia completa, coerente e non manifestamente illogica.
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