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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36801/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di truffa. Con il primo motivo egli denunciava violazione di legge in ordine al giudizio di responsabilità ex art. 640 c.p., sostenendo in sostanza che la condotta dovesse essere qualificata come mero illecito civilistico e che la decisione di merito fosse erronea. Con il secondo motivo lamentava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché meramente reiterativo delle censure già svolte in appello e privo di specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata; ha inoltre ritenuto il secondo motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, richiamando la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena e nel giudizio sulle circostanze.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato, per quanto emerge dal testo, la motivazione della sentenza di merito sul punto della responsabilità per truffa, rilevando che le modalità artificiose della vendita avevano ingenerato nella controparte un ragionevole affidamento sulla serietà della proposta contrattuale, sicché la condotta non era riducibile a un semplice inadempimento o illecito civilistico. Ha inoltre ritenuto legittimo il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., motivato dal non trascurabile pregiudizio patrimoniale arrecato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    Il reato di truffa è ravvisabile quando la condotta presenti modalità artificiose idonee a indurre la controparte in errore sulla serietà della proposta contrattuale; non è sufficiente un mero illecito civilistico.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità può essere negata quando il pregiudizio arrecato non sia irrilevante.

  • art. 132 c.p.

    La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitare secondo i criteri legali.

  • art. 133 c.p.

    La graduazione della pena e la valutazione delle circostanze devono essere svolte in relazione agli elementi della gravità del fatto e della personalità del reo.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile una censura che si limiti a riprodurre in modo sostanzialmente identico le deduzioni già svolte in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Ai fini della truffa, assumono rilievo le modalità artificiose della condotta che siano idonee a generare un affidamento ingannevole sulla serietà dell'operazione; il fatto non è degradabile a mero illecito civile se l'inganno investe la formazione del consenso della controparte.
  • Il sindacato di legittimità sulla graduazione della pena e sul diniego delle circostanze attenuanti è limitato alla verifica della congruità della motivazione, poiché la valutazione degli elementi di commisurazione è rimessa al giudice di merito.
  • L'attenuante del danno di speciale tenuità non può essere riconosciuta quando il pregiudizio patrimoniale risulti apprezzabile e il giudice ne dia adeguata motivazione.

Come è indicizzato

MaterieTruffaPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieTruffa aggravata

Testo integrale

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