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Sentenza

Sentenza n. 952/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502213

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: informazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Padova, con contestuale diniego di iscrizione alla White List

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l’interdittiva antimafia e il diniego di iscrizione alla White List, deducendo la violazione degli artt. 84, 91 e 94-bis del d.lgs. 159/2011, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, illogicità, ingiustizia manifesta, insufficienza della motivazione e violazione dei principi di proporzionalità e buon andamento. La ricorrente ha sostenuto che il provvedimento fosse fondato su elementi neutri, remoti o riferibili a soggetti terzi, non adeguatamente individualizzati rispetto alla propria organizzazione; ha negato l’esistenza di eterodirezione, intestazioni fittizie, cointeressenze finanziarie, tesorerie comuni, procure occulte, co-firme bancarie o commistioni gestionali. Ha inoltre qualificato come ordinaria operazione di mercato la vendita, tracciata e a prezzo di mercato, di due mezzi a un’impresa controindicata, contestando la traslazione automatica sulla propria posizione di vicende relative ad altre società e alla famiglia cui tali operatori erano ricondotti. La società ha dedotto anche la difettosa attualità e concretezza del rischio e ha sostenuto che, ove sussistenti profili di rischio, avrebbe dovuto essere applicata la prevenzione collaborativa prevista dall’art. 94-bis, anziché l’interdittiva. Infine, ha lamentato l’insufficiente considerazione delle osservazioni difensive formulate nel procedimento.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha qualificato l’interdittiva antimafia come misura di prevenzione amministrativa, cautelare e anticipatoria, finalizzata a tutelare l’ordine pubblico economico, la libera concorrenza e il buon andamento, non subordinata alla prova di responsabilità penali o di condotte penalmente rilevanti attuali. È sufficiente un giudizio prognostico di permeabilità mafiosa fondato su elementi gravi, precisi e concordanti secondo la regola del più probabile che non. Il sindacato giudiziale deve limitarsi a verificare l’adeguatezza dell’istruttoria, la congruità della motivazione e la non manifesta illogicità del percorso valutativo, senza sostituire la valutazione prefettizia. Nel caso concreto, il quadro istruttorio è stato ritenuto individualizzato e non meramente ambientale o riflesso: il socio di maggioranza e amministratore unico della ricorrente costituiva il punto di collegamento con imprese già interdette e con il circuito imprenditoriale oggetto di attenzione antimafia. Sono stati valorizzati, nel loro insieme, la provenienza del personale e dei mezzi, la continuità di sedi e risorse, i rapporti societari e personali, il ruolo del medesimo soggetto in più compagini e le relazioni con operatori già colpiti da interdittive. Il giudice ha escluso che fosse necessaria la prova di una formale eterodirezione, di una contabilità comune o di procure occulte. Anche rapporti commerciali formalmente leciti, tracciati e singolarmente spiegabili possono assumere valore sintomatico se convergono con altri elementi e rivelano una continuità economica, professionale e operativa con soggetti controindicati. L’attualità del rischio non coincide con la vicinanza cronologica dei singoli episodi, ma con la persistente idoneità del quadro relazionale e imprenditoriale a incidere sulle scelte dell’impresa; nel caso concreto non era emersa una cesura qualitativa rispetto al centro di interessi individuato dalla Prefettura. L’art. 94-bis non è stato ritenuto un passaggio obbligato né un’alternativa automatica all’interdittiva: la prevenzione collaborativa presuppone un rischio occasionale e neutralizzabile mediante prescrizioni, mentre la Prefettura aveva ragionevolmente qualificato il rischio come strutturale e radicato. Modelli organizzativi, conti dedicati e tracciabilità non erano idonei a incidere sul fattore genetico del rischio, costituito dalla permanenza del centro decisionale e delle relazioni imprenditoriali. È stata inoltre ritenuta sufficiente la partecipazione procedimentale, poiché la società aveva avuto accesso agli atti ostensibili, presentato osservazioni ed era stata ascoltata; la mancata condivisione delle difese non equivale a omessa valutazione. La motivazione non deve confutare analiticamente ogni allegazione, purché renda percepibili l’iter logico e le ragioni del mancato superamento del rischio. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 4, d.lgs. 159/2011

    La disposizione è richiamata quale base normativa dell’informazione antimafia interdittiva, misura preventiva fondata su un giudizio prognostico di permeabilità mafiosa.

  • art. 91, comma 6, d.lgs. 159/2011

    La disposizione è richiamata quale ulteriore fondamento dell’interdittiva adottata dalla Prefettura.

  • art. 94-bis d.lgs. 159/2011

    La prevenzione collaborativa presuppone un rischio di agevolazione mafiosa occasionale e neutralizzabile mediante prescrizioni; non costituisce un passaggio obbligato né un’alternativa automatica all’interdittiva quando il rischio sia ritenuto strutturale e radicato.

  • artt. 87-90 d.lgs. 159/2011

    Le disposizioni sono richiamate con riferimento alle richieste e agli accertamenti svolti tramite la BDNA nel procedimento antimafia.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle persone menzionate nella sentenza.

Massime di principio

  • L’informazione antimafia interdittiva è una misura amministrativa di prevenzione, cautelare e anticipatoria: non richiede l’accertamento di una responsabilità penale né la prova di una condotta penalmente rilevante attuale, essendo sufficiente un giudizio prognostico di permeabilità mafiosa fondato su elementi gravi, precisi e concordanti secondo la regola del più probabile che non.
  • Il giudizio sulla permeabilità mafiosa deve essere condotto mediante una valutazione complessiva e non atomistica degli indici: anche elementi singolarmente neutri o formalmente leciti possono assumere valore sintomatico quando, per convergenza, rivelino continuità economiche, professionali, personali e operative con soggetti controindicati.
  • L’individualizzazione del rischio non impone che ogni elemento sia interno alla società destinataria dell’interdittiva; possono essere valorizzati elementi provenienti dal contesto relazionale esterno quando spiegano, in modo concreto, perché proprio quell’impresa sia esposta al rischio di infiltrazione, soprattutto in presenza di un centro decisionale comune o di collegamenti soggettivi rilevanti.
  • La prova di una formale eterodirezione, di procure occulte, di contabilità comune o di anomalie finanziarie non è necessaria per l’adozione dell’interdittiva, se il complesso degli indici consente di ritenere plausibile l’utilizzo dell’impresa quale veicolo per la prosecuzione di attività economiche riconducibili a soggetti controindicati.
  • L’attualità del rischio infiltrativo non coincide con la prossimità temporale di ciascun episodio, ma dipende dalla persistente capacità del quadro complessivo di descrivere una condizione di permeabilità o condizionamento; il mero decorso del tempo non è sufficiente in assenza di una cesura qualitativa dell’assetto proprietario, gestionale e relazionale.
  • La prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. 159/2011 non è obbligatoria quando l’amministrazione ritenga, con valutazione non manifestamente irragionevole, che il rischio sia strutturale e radicato nell’organizzazione o nelle relazioni dell’impresa; in tale ipotesi modelli di compliance e strumenti di tracciabilità non neutralizzano necessariamente il fattore genetico del rischio.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazioneEffetti sui contratti e sui titoli abilitativiPrevenzione collaborativa e aggiornamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

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