Cassazione Civile, Ordinanza n. 04075/2023 del 09/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, in primo e secondo grado, della domanda di una lavoratrice volta a ottenere la reiscrizione nell'elenco nominativo dei braccianti agricoli, domanda respinta perché non ritenuta provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. In cassazione la ricorrente ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, lamentando, in relazione agli artt. 2094 c.c., 414 e 421 c.p.c., art. 24 Cost., art. 6 CEDU e art. 47 Carta dei diritti fondamentali UE, la mancata ammissione della prova testimoniale e la mancata concessione di un termine per integrare i capitoli di prova; con il secondo ha censurato, ai sensi dell'art. 244 c.p.c. e dell'art. 421 c.p.c., il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi. Tuttavia, prima ancora dell'esame dei motivi, la Corte ha rilevato che il ricorso era stato depositato senza la copia del provvedimento impugnato, richiesta dall'art. 369 c.p.c. a pena di improcedibilità. La successiva produzione della sentenza con la memoria non è stata ritenuta idonea a sanare il vizio, poiché la sanatoria elaborata dalla giurisprudenza in ambiente digitale riguarda la sola asseverazione di conformità e presuppone comunque il tempestivo deposito della copia della decisione nel termine di legge. La ricorrente ha invocato un mero errore materiale e l'affidamento nella regolare accettazione telematica, ma la Corte ha osservato che il depositante può verificare il contenuto della busta telematica e che la completezza del deposito resta responsabilità del difensore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per mancato deposito, unitamente al ricorso, della copia della decisione impugnata ex art. 369 c.p.c. Ha escluso che la successiva produzione con la memoria potesse sanare il difetto, richiamando la giurisprudenza sul deposito telematico e affermando che la verifica della completezza del fascicolo grava sul difensore. Non è stata pronunciata condanna alle spese per mancata attività difensiva dell'ente intimato. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 369 c.p.c.
a pena di improcedibilità
la copia del provvedimento impugnato deve essere depositata tempestivamente unitamente al ricorso; il mancato deposito determina improcedibilità e non è sanato dalla sola successiva produzione con la memoria.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato quale base della proposta del relatore e del procedimento camerale.
art. 360 n. 3 c.p.c.
richiamato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360 n. 5 c.p.c.
richiamato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
art. 2094 c.c.
invocato in relazione alla dedotta subordinazione del rapporto di lavoro agricolo.
art. 414 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di contenuto del ricorso introduttivo del giudizio di merito.
art. 421 c.p.c.
richiamato sia per l'ammissione di prove sia per i poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro.
art. 244 c.p.c.
richiamato in relazione alla prova testimoniale e alla dedotta erronea gestione delle richieste istruttorie.
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sul diritto di difesa.
art. 6 CEDU
richiamato dalla ricorrente a sostegno del diritto a un equo processo.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
richiamato dalla ricorrente a sostegno della tutela giurisdizionale effettiva.
art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179
richiamato nel principio giurisprudenziale sul deposito telematico e sull'asseverazione di conformità della copia analogica della decisione.
L. 17 dicembre 2012, n. 221
richiamata come legge di conversione dell'art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179 del 2012.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione sfavorevole del ricorso.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il deposito della copia del provvedimento impugnato è requisito di procedibilità e la sua omissione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
- La successiva produzione della sentenza impugnata non sana, di regola, il mancato deposito tempestivo della copia richiesta dall'art. 369 c.p.c.; nel processo telematico la giurisprudenza ammette margini di sanatoria soprattutto sul profilo dell'asseverazione di conformità, non sull'omissione originaria dell'allegazione.
- La responsabilità della completezza del deposito telematico grava sul difensore, che deve verificare il contenuto della busta telematica prima dell'invio e dopo l'accettazione.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile e l'intimato non svolge attività difensiva, può non farsi luogo a pronuncia sulle spese.
- In presenza dei presupposti di legge, la declaratoria sfavorevole al ricorrente impone di dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
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