Cassazione Civile, Ordinanza n. 05446/2024 del 29/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto consortile tra due banche costituito per partecipare e gestire il servizio di tesoreria di una Regione. In base alla convenzione, una banca era capofila e aveva il conto unico di tesoreria; l'altra gestiva un conto di appoggio. Nel 2001 la capofila dispose il pagamento di una rata di mutuo della Regione in favore di un consorzio terzo, ma per errore la somma fu accreditata sul conto di appoggio anziché essere destinata al pagamento del beneficiario. Secondo la banca attrice, la somma fu poi riutilizzata per altri mandati di tesoreria e, cessato il servizio, la banca che aveva materialmente gestito il conto di appoggio avrebbe trattenuto o comunque beneficiato dell'operazione, sicché essa agiva in ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. per ottenere la restituzione di quanto pagato. La banca convenuta contestava la propria legittimazione passiva e negava che vi fosse prova di un effettivo spostamento patrimoniale in suo favore. In cassazione, la ricorrente denunciava violazione delle norme sulla ripetizione di indebito e sull'interpretazione del contratto consortile, sostenendo che i giudici di merito avessero equivocato il concetto di trasferimento patrimoniale, dovendo considerare la giuridica disponibilità delle somme accreditate sul conto di servizio e non solo la materiale dazione del denaro. L'incidentale della resistente, subordinato all'eventuale accoglimento del ricorso principale, lamentava a sua volta violazione delle regole sull'onere della prova.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso principale. Ha ritenuto corretta la qualificazione della domanda come ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. e ha ribadito che, in tale azione, è legittimato passivamente solo il soggetto che ha ricevuto il pagamento non dovuto o che ne ha effettivamente conseguito l'attribuzione patrimoniale. Nel caso concreto, la Corte ha escluso che la banca resistente avesse ricevuto l'indebito o tratto un vantaggio patrimoniale dimostrato; lo spostamento di ricchezza era invece riconducibile alla Regione, che aveva potuto disporre di maggiori somme per i propri pagamenti. Ha inoltre dichiarato inammissibile la censura sulla interpretazione del contratto, perché diretta a una diversa lettura del testo negoziale e non alla denuncia di specifici errori di ermeneutica. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. La ricorrente principale è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 2033 c.c.
L'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo ha natura personale e può essere proposta solo contro il soggetto che ha ricevuto il pagamento non dovuto o che abbia effettivamente conseguito l'attribuzione patrimoniale.
art. 1322 c.c.
Richiamato solo come parametro della censura interpretativa del ricorrente, senza accoglimento.
art. 1362 c.c.
L'interpretazione del contratto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica specificamente indicati.
art. 1372 c.c.
Richiamato nella doglianza del ricorrente; la Corte non accoglie la censura contrattuale.
art. 2909 c.c.
Richiamato in relazione al giudicato formatosi anche sulla qualificazione giuridica della domanda non impugnata.
art. 342 c.p.c.
Richiamato nella censura del ricorrente, ma non ritenuto decisivo.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel ricorso incidentale condizionato, rimasto assorbito.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale condizionato, rimasto assorbito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso principale, sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Parametro per il raddoppio del contributo unificato richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- Nell'azione di ripetizione di indebito oggettivo la legittimazione passiva spetta, di regola, al solo destinatario del pagamento non dovuto; non è sufficiente allegare un vantaggio indiretto o una mera disponibilità giuridica delle somme se non si dimostra un effettivo spostamento patrimoniale in favore del convenuto.
- Il giudicato può formarsi anche sulla qualificazione giuridica della domanda data dal giudice di merito, quando tale qualificazione abbia condizionato la decisione e non sia stata specificamente impugnata.
- Il sindacato di legittimità sull'interpretazione di un atto privato non consente una rivalutazione del merito: il ricorrente deve indicare specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in che modo; non è ammissibile contrapporre una mera interpretazione alternativa.
- In presenza di una censura principale infondata, il motivo incidentale espressamente condizionato resta assorbito.
- In sede di ripetizione dell'indebito, l'attore deve provare sia l'avvenuto pagamento non dovuto sia l'effettiva attribuzione patrimoniale al convenuto che si assume accipiens.
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