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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34785/2024 del 28/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo con cui era stato intimato a una persona fisica il pagamento di oltre un milione di euro, preteso dalla banca per effetto di garanzie fideiussorie collegate a rapporti di credito di firma rilasciati nell'interesse di una società di cui l'opponente era amministratore unico. L'opponente contestava, tra l'altro, la riferibilità della fideiussione ad altro rapporto, l'invalidità della garanzia per violazione dell'art. 1939 c.c., la liberazione ex art. 1956 c.c. e l'inefficacia ex art. 1957 c.c., domandando anche il risarcimento dei danni per illegittima segnalazione alla Centrale rischi. Nel corso del giudizio la banca fu posta in liquidazione coatta amministrativa; il giudice dichiarò l'interruzione e, ritenendo tardiva la riassunzione, il Tribunale dichiarò l'estinzione del processo, decisione poi confermata in appello. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 299 e 300 c.p.c., 47 l.f. e 83 t.u.b., sostenendo che non dovesse operare l'interruzione automatica nei termini accolti dalla corte di merito perché il procedimento era unitario e la parte creditoria doveva ritenersi già costituita; 2) violazione degli artt. 299, 305 e 307 c.p.c., 43 l.f. e 83 t.u.b., assumendo che il termine per la riassunzione dovesse decorrere dalla dichiarazione giudiziale di interruzione, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite; 3) violazione degli artt. 299, 305, 307 e 132 n. 4 c.p.c., 43 l.f. e 83 t.u.b., contestando l'affermazione apodittica della corte territoriale secondo cui la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avrebbe integrato legale conoscenza dell'apertura della procedura; 4) violazione degli artt. 111 e 307 c.p.c., per avere la corte dichiarato l'estinzione dell'intero giudizio anche nei confronti del Fondo, ritenendo il suo intervento adesivo autonomo. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi tre motivi, con assorbimento del quarto.

La decisione

La Corte ha accolto i primi tre motivi di ricorso, ha dichiarato assorbito il quarto, ha cassato in relazione la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione. Ha affermato che la liquidazione coatta amministrativa della banca comportava la perdita della capacità di stare in giudizio e dunque l'interruzione automatica del processo; tuttavia, per evitare l'estinzione ex art. 305 c.p.c., il termine per la riassunzione decorreva non dalla mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della procedura, ma dalla dichiarazione giudiziale di interruzione portata a conoscenza delle parti. Poiché il ricorrente era costituito e la dichiarazione era stata resa in udienza il 23 gennaio 2015, la riassunzione eseguita il 23 aprile 2015 doveva considerarsi tempestiva. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la causa applicando tali principi e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 1939 c.c.

    richiamato come norma invocata dall'opponente per contestare la validità della garanzia fideiussoria; la Corte di cassazione non si pronuncia nel merito su tale questione perché assorbita dall'accoglimento dei motivi processuali.

  • art. 1956 c.c.

    richiamato come norma invocata dall'opponente in tema di liberazione del fideiussore; non oggetto di decisione nel merito.

  • art. 1957 c.c.

    richiamato come norma invocata dall'opponente in tema di inefficacia della fideiussione per mancata tempestiva escussione; non oggetto di decisione nel merito.

  • art. 299 c.p.c.

    la perdita di capacità della parte per apertura della procedura concorsuale determina l'interruzione automatica del processo; nel caso di parte già non costituita, l'interruzione si collega alla sua posizione nel giudizio di opposizione, non al procedimento monitorio.

  • art. 300 c.p.c.

    richiamato dai motivi di ricorso in relazione alla disciplina dell'interruzione; la Corte ribadisce che, per il contumace coinvolto nella procedura concorsuale, non rilevano i fatti elencati nel quarto comma ai fini della decorrenza del termine di riassunzione.

  • art. 305 c.p.c.

    il termine per la riassunzione o prosecuzione del processo interrotto decorre dalla conoscenza legale della dichiarazione giudiziale di interruzione, non dalla sola pubblicazione della procedura concorsuale.

  • art. 307 c.p.c.

    l'estinzione per tardiva riassunzione presuppone il decorso del termine dalla corretta decorrenza; nel caso concreto l'estinzione è stata esclusa perché la riassunzione era tempestiva.

  • art. 111 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo per sostenere che l'estinzione non potesse riguardare l'intero giudizio; il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    invocato per contestare la motivazione sulla legale conoscenza della procedura; il motivo è accolto nei limiti della disciplina della decorrenza del termine di riassunzione.

  • art. 43 l.f.

    la disciplina dell'interruzione per fallimento è richiamata come parametro analogico e applicata, per quanto compatibile, alla liquidazione coatta amministrativa.

  • art. 47 l.f.

    richiamato nel primo motivo; la Corte non lo tratta autonomamente, essendo la questione risolta sulla decorrenza del termine di riassunzione.

  • art. 52 l.f.

    citato per distinguere le ipotesi di improcedibilità delle domande di credito, indicate come non rilevanti nel caso di specie.

  • art. 83 t.u.b.

    insieme all'art. 80, comma 6, t.u.b., viene utilizzato per affermare che la liquidazione coatta amministrativa della banca comporta la perdita della capacità processuale e l'interruzione del processo; la disciplina è letta in coerenza con quella fallimentare.

  • art. 80, comma 6, t.u.b.

    richiamato quale base normativa, insieme all'art. 83 t.u.b., dell'effetto interruttivo automatico derivante dalla liquidazione coatta amministrativa.

  • art. 643, comma 3, c.p.c.

    richiamato per escludere che la disciplina speciale della litispendenza nel procedimento monitorio incida sulla diversa questione dell'interruzione e della riassunzione nell'opposizione a decreto ingiuntivo.

  • art. 176, comma 2, c.p.c.

    se la dichiarazione di interruzione è resa in udienza e conosciuta dalle parti, da quel momento decorre il termine per la riassunzione.

Massime di principio

  • Quando una banca è sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, la perdita della capacità di stare in giudizio produce l'interruzione automatica del processo, in coerenza con la disciplina concorsuale richiamata dal t.u.b. e, per analogia, con quella fallimentare.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la fase di opposizione è autonoma e distinta dal procedimento monitorio; ai fini dell'interruzione occorre riferirsi alla posizione processuale delle parti nel giudizio di opposizione e non alla sola instaurazione del monitorio.
  • Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre dalla dichiarazione giudiziale di interruzione portata a conoscenza delle parti, non dalla mera pubblicazione dell'apertura della procedura concorsuale in Gazzetta Ufficiale.
  • Per il contumace coinvolto in una procedura concorsuale non rilevano, ai fini della decorrenza del termine di riassunzione, meccanismi di conoscenza diversi da quelli che assicurino una conoscenza legale della dichiarazione di interruzione.
  • L'estinzione del processo per tardiva riassunzione può essere dichiarata solo se il termine decorre correttamente; se la riassunzione avviene entro tre mesi dalla dichiarazione di interruzione resa in udienza, essa è tempestiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivoLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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