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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00287/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA emesso a seguito di PVC della Guardia di finanza. L'Ufficio contestava che, in una cessione notarile avente a oggetto un compendio immobiliare costituito da parco serricolo con parziale copertura fotovoltaica e aree agricole, la società avesse distintamente fatturato gli impianti serricoli e l'impianto fotovoltaico applicando aliquote IVA diverse (21% e 10%), mentre per l'Amministrazione si trattava di un'unica operazione di cessione assoggettabile integralmente all'aliquota ordinaria. La CTR aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo, da un lato, violato l'art. 12, comma 7, L. 212/2000 per mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni tra contraddittorio/PVC e avviso di accertamento e, dall'altro, corretto il trattamento IVA differenziato. In Cassazione l'Agenzia ha proposto due motivi: 1) violazione dell'art. 12 L. 212/2000, sostenendo che il termine di 60 giorni non fosse decorso o non fosse correttamente individuato; 2) violazione della disciplina IVA (d.P.R. 633/1972) quanto alla qualificazione dell'operazione come unica o plurima e alla conseguente aliquota applicabile.

La decisione

La Corte rigetta il primo motivo, affermando che il termine di 60 giorni di cui all'art. 12, comma 7, L. 212/2000 decorre dalla conoscenza da parte del contribuente delle nuove contestazioni formulate dall'Ufficio nel corso del contraddittorio, quando tali rilievi non erano contenuti nel PVC originario. Poiché nel caso concreto la nuova contestazione IVA era emersa per la prima volta nel verbale di contraddittorio e non nel PVC, il termine non poteva dirsi violato nel modo prospettato dalla ricorrente. Esaurita la questione decisiva sul contraddittorio endoprocedimentale, il secondo motivo viene dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse. La Corte condanna la ricorrente alle spese e dà atto, implicitamente, della soccombenza dell'Amministrazione sul punto decisivo che regge l'esito del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    "spatium deliberandi" di sessanta giorni; contraddittorio endoprocedimentale

    il termine dilatorio di 60 giorni a garanzia del contraddittorio endoprocedimentale deve intercorrere tra la conoscenza da parte del contribuente della contestazione e l'emissione dell'avviso; se l'Ufficio formula nuove contestazioni nel corso del contraddittorio, il termine decorre dalla loro comunicazione al contribuente

  • art. 52 d.P.R. 633/1972

    richiamato per ribadire che, in caso di accesso/ispezione/verifica, la chiusura delle operazioni e il rilascio del verbale segnano il momento rilevante per la decorrenza del termine di cui all'art. 12, comma 7, L. 212/2000

  • art. 33 d.P.R. 600/1973

    richiamato in relazione ai poteri istruttori di accesso, ispezione e verifica dell'Amministrazione finanziaria

  • artt. 23, 53 e 97 Cost.

    richiamati come base costituzionale dei principi di legalità tributaria, capacità contributiva, buon andamento e collaborazione/buona fede nel procedimento di accertamento

  • art. 14 Cost.

    menzionato nel richiamo alla deroga prevista per gli accertamenti e le ispezioni fiscali regolati da leggi speciali

  • d.Lgs. 218/1997

    richiamato per escludere che la procedura di accertamento con adesione possa riaprire o far decorrere nuovamente il termine di 60 giorni del contraddittorio endoprocedimentale

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    richiamato quale norma processuale del motivo di ricorso relativo alla violazione di legge in materia IVA

Massime di principio

  • Nel procedimento di accertamento tributario, il contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12, comma 7, L. 212/2000 deve essere effettivo e completo: il contribuente deve poter conoscere e contestare in modo adeguato tutti i rilievi prima dell'emanazione dell'avviso.
  • Se l'Ufficio introduce, nel corso del contraddittorio successivo al PVC, una nuova e autonoma contestazione non contenuta nel PVC originario, il termine di 60 giorni decorre dalla comunicazione di tale nuova contestazione al contribuente, non dalla consegna del PVC precedente.
  • La funzione del termine dilatorio è impedire che l'Amministrazione consolidi la pretesa impositiva senza un reale spazio partecipativo del contribuente; interpretazioni che consentano di aggirarlo tramite nuove contestazioni a ridosso della scadenza si risolverebbero in una sostanziale abrogazione dell'istituto.
  • L'accertamento con adesione è un procedimento deflattivo autonomo e successivo all'avviso di accertamento, perciò non incide sulla decorrenza né riapre il termine di 60 giorni previsto per il contraddittorio preaccertativo.
  • Quando la decisione su un motivo di ricorso elimina l'interesse alla coltivazione degli ulteriori motivi, questi ultimi possono essere dichiarati inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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