Cassazione Civile, Ordinanza n. 15409/2022 del 13/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (usucapiente)
La controversia
La controversia riguardava un terreno agricolo in Comune di Ventimiglia. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda proposta dall'originario attore, volta a far dichiarare l'intervenuta usucapione del bene; la Corte d'appello di Genova aveva confermato la decisione. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione deducendo due censure: con il primo motivo hanno denunciato violazione degli artt. 1140, 1141, 1158 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto maturato il termine per usucapire sulla base della sola coltivazione del fondo, attività che, da sola, non dimostrerebbe il possesso utile ad usucapionem; con il secondo motivo hanno lamentato omesso esame di un fatto decisivo, individuato nelle asserite contraddizioni delle deposizioni di alcuni testimoni, ritenuti quindi inattendibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i due motivi esaminabili congiuntamente ma inammissibili. Ha osservato che la valutazione delle prove, l'attendibilità dei testimoni e la scelta delle risultanze probatorie sono riservate al giudice di merito. Ha inoltre rilevato che la Corte d'appello non aveva valorizzato la sola coltivazione del fondo, ma anche i lavori di manutenzione eseguiti sull'immobile, traendo da tali elementi, complessivamente apprezzati, la conclusione che il comportamento fosse espressivo di un potere di fatto corrispondente all'esercizio della proprietà. È stata quindi confermata la declaratoria di usucapione e il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e con l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 1140 c.c.
Richiamato ai fini della nozione di possesso; la Corte ribadisce che occorre un potere di fatto corrispondente all'esercizio della proprietà.
art. 1141 c.c.
Richiamato in tema di interversione/qualificazione del possesso, ma senza affermazioni autonome rispetto alla valutazione del possesso ad usucapionem.
art. 1158 c.c.
Richiamato come norma sull'usucapione; l'onere di provare gli elementi costitutivi grava su chi invoca l'acquisto a titolo originario.
art. 115 c.p.c.
Richiamato sul tema della prova; la valutazione del materiale probatorio resta riservata al giudice di merito.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Richiamato quale parametro del motivo per violazione di legge.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Richiamato quale parametro del motivo per omesso esame di un fatto decisivo.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Ai fini della prova dell'usucapione, la sola coltivazione del fondo non basta: essa deve essere accompagnata da ulteriori indizi univoci che rendano riconoscibile un possesso esercitato uti dominus.
- La valutazione circa l'esistenza del possesso utile ad usucapire è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, che può apprezzare complessivamente le condotte del preteso possessore e il comportamento del proprietario.
- In cassazione non è consentito sostituire al giudizio di merito una diversa lettura delle prove o contestare, in modo sostanzialmente rivalutativo, l'attendibilità dei testimoni e la selezione delle risultanze probatorie.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere fondato sulla mera richiesta di una nuova valutazione del materiale istruttorio o sulla critica della ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito.
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