Sentenza n. 1585/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del silenzio-rigetto formatosi in data 22 giungo 2025 sull'istanza di accesso agli atti presentata dai ricorrenti a mezzo PEC in data 22 maggio 2025; per quanto occorrer possa, del verbale della seduta del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 25 giugno 2025, ancorché non conosciuto; nonché per l'accertamento del diritto di accedere pienamente e ottenere copia della documentazione richiesta con la predetta istanza di accesso agli atti, e negata con il provvedimento implicitamente formatosi e la conseguente condanna del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili all'ostensione di tale documentazione in forma integrale e senza omissioni. per quanto riguarda i motivi aggiunti: per l’annullamento ex art. 116 c.p.c. - della nota del Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili Reg. nr.0009724/2025 del 17 ottobre 2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, eventualmente adottato e ancorché non conosciuto dal ricorrente; nonché per l’accertamento del diritto di accedere pienamente e ottenere copia della documentazione richiesta con la predetta istanza di accesso agli atti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto sull'istanza di accesso e nota che ha consentito la sola presa visione, escludendo l'estrazione di copia, delle comunicazioni degli Ordini territoriali sul progetto di riforma dell'ordinamento professionale
Esito
Favorevole al ricorrente (consiglieri dell'ordine)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, componenti eletti del Consiglio nazionale, avevano chiesto l'accesso documentale, con visione ed estrazione di copia, a 82 comunicazioni trasmesse dagli Ordini territoriali in relazione al progetto di riforma dell'ordinamento professionale. Dopo la formazione del silenzio-rigetto, il Consiglio nazionale ha riconosciuto l'accesso limitatamente alla presa visione, negando l'estrazione di copia. I ricorrenti hanno dedotto la violazione degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, dei principi di trasparenza, buon andamento e giusto procedimento, nonché eccesso di potere, difetto di motivazione e illogicità. Hanno sostenuto la sussistenza della legittimazione e dell'interesse in ragione delle funzioni istituzionali connesse alla carica elettiva, oltre all'applicabilità della disciplina sulla trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013. Il Consiglio nazionale ha eccepito l'improcedibilità del ricorso introduttivo e l'inammissibilità dei motivi aggiunti, sostenendo che la presa visione avesse integralmente soddisfatto l'istanza.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti la legittimazione e l'interesse dei ricorrenti, poiché la documentazione richiesta presenta un nesso di strumentalità con le attribuzioni del Consiglio nazionale e dei suoi componenti, tra cui la formulazione di pareri sui progetti di legge e il coordinamento degli Ordini territoriali ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 139/2005. Ha chiarito che la controversia non riguarda più la spettanza dell'accesso, riconosciuta anche dall'Amministrazione, ma le modalità del suo esercizio. L'art. 22, comma 1, lett. a), della legge n. 241/1990 configura la presa visione e l'estrazione di copia come modalità congiunte e non alternative; pertanto, l'Amministrazione non può riconoscere un accesso limitato alla sola consultazione, salvo specifiche ipotesi di esclusione o differimento previste dall'art. 24 della medesima legge o altra segretezza legalmente qualificata. Il generico richiamo al bilanciamento tra trasparenza e riservatezza non dimostrava alcun pregiudizio concreto e ulteriore derivante dall'estrazione di copia. Il TAR ha quindi accolto il ricorso, annullato la nota del 17 ottobre 2025 nella parte limitativa e ordinato al Consiglio nazionale di consentire anche l'estrazione di copia entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 22 e 25 l. 241/1990
“il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi”
La visione e l'estrazione di copia costituiscono modalità congiunte e non alternative dell'accesso documentale; l'Amministrazione non può consentire la prima escludendo la seconda, salvo i casi tipici di esclusione o differimento.
art. 24 l. 241/1990
Le limitazioni all'accesso devono essere ricondotte a specifiche ipotesi di esclusione o differimento e adeguatamente motivate; non è ammesso un accesso limitato alla sola presa visione al di fuori di tali ipotesi.
art. 29 d.lgs. 139/2005
Le attribuzioni del Consiglio nazionale, comprese la formulazione di pareri sui progetti di legge e il coordinamento degli Ordini territoriali, fondano il nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e le funzioni istituzionali dei consiglieri, legittimandone l'accesso.
art. 2-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013
La disciplina degli obblighi di pubblicità e trasparenza si applica anche agli ordini professionali, secondo quanto dedotto dai ricorrenti.
art. 97 Cost.
L'accesso pieno alla documentazione funzionale all'esercizio del mandato consiliare costituisce presidio di buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa interna dell'ente.
art. 42, comma 8, l. 124/2007
La limitazione dell'accesso può giustificarsi anche per documenti coperti da segreto di Stato o altra forma di segretezza legalmente qualificata, ipotesi non prospettata nel caso concreto.
Massime di principio
- Quando l'istanza di accesso documentale è proposta da componenti elettivi di un organo di un ordine professionale e riguarda documenti direttamente strumentali alle funzioni istituzionali dell'organo, sussistono legittimazione e interesse all'accesso se è dimostrato il nesso funzionale tra documentazione e mandato consiliare.
- Ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. a), della legge n. 241/1990, la presa visione e l'estrazione di copia sono modalità congiunte dell'accesso documentale; l'Amministrazione non può riconoscere validamente un accesso limitato alla sola visione, salvo specifiche ipotesi di esclusione o differimento previste dalla legge.
- Una volta riconosciuto il diritto di accesso a seguito del bilanciamento con gli interessi alla riservatezza, l'Amministrazione può negare l'estrazione di copia soltanto sulla base di ragioni specifiche, concrete e puntualmente motivate, idonee a dimostrare un pregiudizio ulteriore rispetto alla mera consultazione.
- Il generico richiamo al contemperamento tra trasparenza e riservatezza non è sufficiente a giustificare la limitazione dell'accesso alla sola presa visione, quando l'Amministrazione non individui il concreto pregiudizio derivante dalla riproduzione dei documenti.
- Quando l'accesso è funzionale all'esercizio di funzioni istituzionali e a valutazioni complesse, l'estrazione di copia è necessaria per consentire analisi, conservazione e utilizzazione effettive della documentazione; la mera visione può risolversi in una tutela solo formale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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