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Ordinanza

Ordinanza n. 4437/2026 - Roma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202607914

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Roma di archiviazione per intervenuta prescrizione di una segnalazione disciplinare, con relativa comunicazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ordine professionale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Roma del 25 marzo 2026, con il quale è stata proposta e disposta l'archiviazione per intervenuta prescrizione di una segnalazione disciplinare, nonché la successiva comunicazione di archiviazione del 17 aprile 2026, trasmessa via PEC il 21 aprile 2026, e ogni ulteriore atto connesso, compresa una decisione dell'adunanza plenaria del 13 giugno 2019 richiamata nel provvedimento. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone nel dettaglio i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso e dà atto che sono state sollevate eccezioni relative alla giurisdizione del giudice amministrativo, all'irricevibilità e al difetto delle condizioni di proposizione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, senza pronunciarsi definitivamente sulla giurisdizione né sulle eccezioni di irricevibilità e di difetto delle condizioni di proposizione del ricorso, riservandone la valutazione. La ragione della reiezione cautelare è stata individuata nell'assenza del periculum in mora: il pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'attesa della decisione di merito era stato prospettato solo genericamente e senza alcuna concreta indicazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l’art. 55 cod. proc. amm.

    La domanda cautelare è stata esaminata alla luce dei presupposti della tutela cautelare, con particolare riferimento all'assenza del periculum in mora.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

    La disposizione è richiamata, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, ai fini dell'oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • La domanda cautelare deve indicare in modo concreto e specifico il pregiudizio grave e irreparabile che deriverebbe dall'attesa della definizione del giudizio; una prospettazione meramente generica non integra il presupposto del periculum in mora e giustifica il rigetto della sospensione.
  • Il rigetto della domanda cautelare per carenza di periculum in mora non comporta, quando il giudice lo dichiari espressamente, una decisione definitiva sulla giurisdizione o sulle eccezioni di irricevibilità e di difetto delle condizioni di proposizione del ricorso, che restano riservate alla fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleTutela cautelare
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareRiparto di giurisdizioneDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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