Cassazione Penale, Sentenza n. 11185/2024 del 18/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione per vizio di motivazione: il Tribunale avrebbe confermato il sequestro preventivo basandosi esclusivamente sulla sproporzione reddituale del nucleo familiare (Iannaci-Morfea) senza valutare il nesso eziologico tra i beni sottoposti a sequestro e i presunti proventi illeciti, né la concreta riferibilità dei beni alla ricorrente. La difesa aveva offerto prove della capacità economica propria della Morfea (introiti aziendali, finanziamenti, azienda agricola esistente dal 2016) e aveva sollevato l'assenza di motivazione sul "periculum in mora" che giustificasse l'anticipazione dell'effetto ablativo; il Tribunale non avrebbe confrontato adeguatamente tali allegazioni né considerato la temporalità degli acquisti rispetto all'attività criminosa dello Iannaci.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo giudizio. La Corte ha rilevato che: (1) la presunzione di accumulazione prevista dall'art. 240-bis cod. pen. non può automaticamente valere nei confronti di un terzo estraneo senza elementi di gravità, precisione e concordanza che dimostrino la simulazione dell'intestazione o la reale riconducibilità dei beni all'autore del reato; (2) il Tribunale non ha valutato adeguatamente la riconducibilità dei beni a Iannaci né la natura simulata dell'intestazione, né ha considerato che alcuni beni erano stati acquisiti molto prima del periodo della condotta illecita; (3) mancava qualunque motivazione sul periculum in mora, elemento necessario per il sequestro preventivo di anticipazione della confisca, e tale carenza determina nullità del provvedimento. Per questi motivi è disposto il rinvio per un nuovo esame conforme ai principi richiamati.
Norme richiamate
art. 240-bis cod. pen.
La presunzione di accumulazione patrimoniale prevista da questa norma opera pienamente nei confronti dell'imputato; nei confronti di terzi (es. coniuge) non è sufficiente la sola sproporzione reddituale: l'accusa deve provare con elementi di gravità, precisione e concordanza la simulazione o la riconducibilità dei beni all'autore del reato.
art. 416-bis cod. pen.
Riferimento alla rilevanza, nel quadro probatorio, della partecipazione a contesti associativi rilevanti (qui per collegare l'attività delittuosa di Iannaci al traffico internazionale di stupefacenti), utile ma non sostitutiva della prova della riconducibilità dei beni al reato.
art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
Richiama l'obbligo di motivazione del provvedimento cautelare e la possibilità di nullità per carenza motivazionale rilevante, applicato in tema di sequestro preventivo quando manca la motivazione sul periculum in mora.
art. 324, comma 7 e comma 5, cod. proc. pen.
art. 324, comma 7 e art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Comma 7: disciplina la nullità del provvedimento del giudice del riesame in caso di carenze gravi; comma 5: regola la competenza e la devoluzione per il rinvio a nuovo giudizio.
Massime di principio
- La sola sproporzione reddituale fra redditi dichiarati e valore dei beni non basta, nei confronti di un terzo estraneo, per applicare la confisca ex art. 240-bis: è necessario provare con elementi di gravità, precisione e concordanza la simulazione dell'intestazione o la riconducibilità dei beni all'autore del reato.
- Il giudice che dispone o conferma misure reali deve motivare espressamente il nesso eziologico tra reato e beni e valutare la temporalità degli acquisti rispetto all'attività criminosa: beni acquistati molto prima possono interrompere il nesso di ragionevolezza con l'illecito.
- Le disponibilità finanziarie formali (es. flussi su conto corrente) non sono di per sé prova che renda leciti gli impieghi: il Tribunale deve esaminare le fonti lecite dichiarate e le prove offerte dal terzo (introiti aziendali, finanziamenti, contributi, titolarità precedente).
- Per il sequestro preventivo in funzione di anticipazione della confisca è imprescindibile una motivazione sul periculum in mora; la sua totale assenza può determinare la nullità del provvedimento e impone l'annullamento in sede di cassazione.
- Nel riesame delle misure cautelari reali il giudice è tenuto a valutare ex novo tutti gli elementi relativi a fumus commissi delicti e periculum in mora, senza poter colmare lacune motivazionali essenziali del provvedimento originario.
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