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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11185/2024 del 18/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione per vizio di motivazione: il Tribunale avrebbe confermato il sequestro preventivo basandosi esclusivamente sulla sproporzione reddituale del nucleo familiare (Iannaci-Morfea) senza valutare il nesso eziologico tra i beni sottoposti a sequestro e i presunti proventi illeciti, né la concreta riferibilità dei beni alla ricorrente. La difesa aveva offerto prove della capacità economica propria della Morfea (introiti aziendali, finanziamenti, azienda agricola esistente dal 2016) e aveva sollevato l'assenza di motivazione sul "periculum in mora" che giustificasse l'anticipazione dell'effetto ablativo; il Tribunale non avrebbe confrontato adeguatamente tali allegazioni né considerato la temporalità degli acquisti rispetto all'attività criminosa dello Iannaci.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo giudizio. La Corte ha rilevato che: (1) la presunzione di accumulazione prevista dall'art. 240-bis cod. pen. non può automaticamente valere nei confronti di un terzo estraneo senza elementi di gravità, precisione e concordanza che dimostrino la simulazione dell'intestazione o la reale riconducibilità dei beni all'autore del reato; (2) il Tribunale non ha valutato adeguatamente la riconducibilità dei beni a Iannaci né la natura simulata dell'intestazione, né ha considerato che alcuni beni erano stati acquisiti molto prima del periodo della condotta illecita; (3) mancava qualunque motivazione sul periculum in mora, elemento necessario per il sequestro preventivo di anticipazione della confisca, e tale carenza determina nullità del provvedimento. Per questi motivi è disposto il rinvio per un nuovo esame conforme ai principi richiamati.

Norme richiamate

  • art. 240-bis cod. pen.

    La presunzione di accumulazione patrimoniale prevista da questa norma opera pienamente nei confronti dell'imputato; nei confronti di terzi (es. coniuge) non è sufficiente la sola sproporzione reddituale: l'accusa deve provare con elementi di gravità, precisione e concordanza la simulazione o la riconducibilità dei beni all'autore del reato.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Riferimento alla rilevanza, nel quadro probatorio, della partecipazione a contesti associativi rilevanti (qui per collegare l'attività delittuosa di Iannaci al traffico internazionale di stupefacenti), utile ma non sostitutiva della prova della riconducibilità dei beni al reato.

  • art. 309, comma 9, cod. proc. pen.

    art. 309, comma 9, cod. proc. pen.

    Richiama l'obbligo di motivazione del provvedimento cautelare e la possibilità di nullità per carenza motivazionale rilevante, applicato in tema di sequestro preventivo quando manca la motivazione sul periculum in mora.

  • art. 324, comma 7 e comma 5, cod. proc. pen.

    art. 324, comma 7 e art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

    Comma 7: disciplina la nullità del provvedimento del giudice del riesame in caso di carenze gravi; comma 5: regola la competenza e la devoluzione per il rinvio a nuovo giudizio.

Massime di principio

  • La sola sproporzione reddituale fra redditi dichiarati e valore dei beni non basta, nei confronti di un terzo estraneo, per applicare la confisca ex art. 240-bis: è necessario provare con elementi di gravità, precisione e concordanza la simulazione dell'intestazione o la riconducibilità dei beni all'autore del reato.
  • Il giudice che dispone o conferma misure reali deve motivare espressamente il nesso eziologico tra reato e beni e valutare la temporalità degli acquisti rispetto all'attività criminosa: beni acquistati molto prima possono interrompere il nesso di ragionevolezza con l'illecito.
  • Le disponibilità finanziarie formali (es. flussi su conto corrente) non sono di per sé prova che renda leciti gli impieghi: il Tribunale deve esaminare le fonti lecite dichiarate e le prove offerte dal terzo (introiti aziendali, finanziamenti, contributi, titolarità precedente).
  • Per il sequestro preventivo in funzione di anticipazione della confisca è imprescindibile una motivazione sul periculum in mora; la sua totale assenza può determinare la nullità del provvedimento e impone l'annullamento in sede di cassazione.
  • Nel riesame delle misure cautelari reali il giudice è tenuto a valutare ex novo tutti gli elementi relativi a fumus commissi delicti e periculum in mora, senza poter colmare lacune motivazionali essenziali del provvedimento originario.

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