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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26364/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello, decidendo ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. su un accordo sulla pena intervenuto in appello, aveva rideterminato il trattamento sanzionatorio per due imputate già condannate per rapina aggravata ed altro. La difesa ricorreva deducendo, in sintesi: 1) falsa applicazione degli artt. 29 c.p. e 545-546 c.p.p. e nullità della sentenza, perché il dispositivo non avrebbe correttamente riformato la statuizione sull'interdizione perpetua dai pubblici uffici; dopo la riduzione della pena sotto i cinque anni, l'interdizione avrebbe dovuto essere limitata a cinque anni, e la presenza di due dispositivi diversi avrebbe generato incertezza; 2) mancanza di motivazione in relazione agli artt. 599-bis c.p.p., 129 c.p.p., 116 c.p. e 62-bis c.p., lamentando che la Corte d'appello non aveva motivato su doglianze di merito relative alle attenuanti generiche, al concorso anomalo e alla possibile causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha rettificato, ai sensi dell'art. 619 c.p.p., il solo dispositivo letto in udienza, chiarendo che dopo la parola "multa" e prima di "conferma nel resto" deve aggiungersi la frase che dichiara entrambe le imputate interdette per anni 5 dai pubblici uffici. Quanto al secondo motivo, ha dichiarato i ricorsi inammissibili. La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello fosse corretta sul punto della pena accessoria e che, nel giudizio ex art. 599-bis c.p.p., una volta rinunciati i motivi di impugnazione e concordata la pena, il giudice debba motivare soltanto sulla pena, restando precluso il riesame delle questioni di responsabilità e delle altre doglianze non devolute.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Nel patteggiamento in appello, dopo la rinuncia ai motivi di gravame, il controllo del giudice è limitato alla pena concordata e alle questioni non rinunciate; non vi è spazio per riesaminare profili di responsabilità o doglianze ormai precluse.

  • art. 29 c.p.

    La pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici va ricalcolata in rapporto alla durata della pena principale, con conseguente necessità di limitare l'interdizione a cinque anni quando la pena principale scende sotto la soglia prevista.

  • art. 545 c.p.p.

    È richiamato in relazione alla dedotta nullità del dispositivo, ma la Corte ne esclude la violazione poiché la motivazione della sentenza chiariva il contenuto corretto della statuizione.

  • art. 546 c.p.p.

    È richiamato dalla difesa per sostenere l'invalidità della sentenza per asserita incongruenza del dispositivo; la Corte ritiene invece sufficiente la rettifica del solo dispositivo letto in udienza.

  • art. 619 c.p.p.

    Consente alla Corte di cassazione di rettificare il dispositivo della sentenza impugnata quando esso sia difforme o contenga un errore materiale, senza necessità di annullare la decisione.

  • art. 129 c.p.p.

    Nel giudizio ex art. 599-bis c.p.p. non può essere invocato il proscioglimento se i motivi di impugnazione sono stati rinunciati e la questione non è più devoluta al giudice.

  • art. 116 c.p.

    È richiamato dalla difesa in relazione al dedotto concorso anomalo, ma la questione è ritenuta preclusa per effetto della rinuncia ai motivi.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche non possono essere esaminate nel merito in presenza di rinuncia ai motivi di appello e di accordo sulla pena.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia ai motivi di impugnazione determina una preclusione processuale ampia: il giudice deve limitarsi a verificare il trattamento sanzionatorio concordato e non può riesaminare questioni di responsabilità o doglianze non più devolute.
  • Quando il dispositivo della sentenza è solo apparentemente incongruente ma la motivazione chiarisce il contenuto effettivo della decisione, la Corte di cassazione può procedere alla rettifica del dispositivo ai sensi dell'art. 619 c.p.p. senza annullare la sentenza.
  • Le censure relative ad attenuanti, concorso anomalo o proscioglimento ex art. 129 c.p.p. sono inammissibili se dedotte dopo la rinuncia ai motivi di appello e nell'ambito di un accordo sulla pena in appello.
  • La riduzione della pena principale incide sulla durata delle pene accessorie, che devono essere adeguate al nuovo assetto sanzionatorio secondo la disciplina dell'art. 29 c.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

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