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Sentenza

Sentenza del 29/05/2017 n. 2376 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

DICHIARAZIONI RESE DA TERZI - VALIDITÀ PROBATORIA - Presunzione semplice - Necessità di altri elementi di prova.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'accertamento fondato esclusivamente sulle dichiarazioni di terzi è stato ritenuto illegittimo, in assenza di ulteriori indizi o elementi probatori raccolti durante la verifica fiscale. Le dichiarazioni possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice solo se confermate da altri elementi di prova.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato l'utilizzabilità e il valore probatorio delle dichiarazioni rese da terzi e acquisite dai verificatori nel corso delle attività ispettive. Tali dichiarazioni, considerate isolatamente, non costituiscono prova piena, ma meri indizi o presunzioni semplici. Per poter sostenere validamente un accertamento, devono essere corroborate da ulteriori elementi dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Norme richiamate

  • Principio in materia di dichiarazioni di terzi nel processo tributario

    Nel processo tributario le dichiarazioni rese dal terzo, acquisite dai verificatori durante le attività ispettive, hanno valore di mero indizio e concorrono a formare il convincimento del giudice solo se vengono confermate da altri elementi di prova.

    Le dichiarazioni di terzi non sono sufficienti, da sole, a fondare un accertamento fiscale; devono essere supportate da ulteriori elementi e valutate unitamente agli altri dati disponibili.

  • Requisiti delle presunzioni semplici

    Gravità, precisione e concordanza

    Un elemento presuntivo può fondare l'accertamento solo quando, anche insieme ad altri elementi, presenti un grado sufficiente di attendibilità, specificità e convergenza. Le dichiarazioni isolate di terzi, prive di riscontri, non soddisfano tali requisiti.

  • Cassazione n. 9876/2011

    Il principio richiamato conferma il valore indiziario delle dichiarazioni rese da terzi e la necessità di elementi ulteriori per attribuire loro efficacia probatoria nell'accertamento tributario.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese da terzi durante una verifica fiscale possono essere utilizzate dall'Amministrazione finanziaria, ma normalmente hanno valore indiziario e non costituiscono, da sole, prova sufficiente.
  • Un accertamento basato esclusivamente su dichiarazioni di terzi è vulnerabile se l'Amministrazione non dimostra l'esistenza di ulteriori elementi oggettivi o documentali di riscontro.
  • Il giudice deve valutare la dichiarazione insieme al complesso degli elementi acquisiti e verificare se l'insieme degli indizi sia grave, preciso e concordante.
  • In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe contestare sia l'attendibilità e la specificità delle dichiarazioni, sia l'assenza di riscontri autonomi e convergenti.
  • La presenza di ulteriori elementi, come documenti contabili, movimentazioni finanziarie, contratti o dati oggettivi coerenti con la dichiarazione, può invece rendere legittimo l'utilizzo dell'indizio nell'accertamento.

Testo integrale

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