Sentenza del 11/02/2020 n. 412 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento - accertamento automatizzato - non debenza di credito IVA - assenza di profili valutativi - è possibile. IVA - credito - omessa dichiarazione - utilizzabilità del credito - è possibile. IVA - omessa dichiarazione - compensazione di credito effettivo - sanzione commisurata al credito - non è dovuta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA con conseguente iscrizione a ruolo, da parte dell'Ufficio, dell'imposta detratta e emissione di cartelle di pagamento tramite procedure automatizzate; contestazione della utilizzabilità in compensazione del credito IVA non esposto nella dichiarazione omessa e richiesta di sanzioni/interessi.
La decisione
È stato ritenuto legittimo l'accertamento automatizzato limitato a controlli formali basati sui dati dell'anagrafe tributaria; tuttavia il contribuente, in sede di impugnazione della cartella, può dimostrare che la detrazione effettuata entro il termine previsto per la dichiarazione del secondo anno successivo riguardava acquisti da soggetti passivi IVA e operazioni imponibili, con conseguente riconoscimento del credito e possibilità di utilizzarlo in compensazione. In presenza di un credito IVA pacificamente sussistente e utilizzato in compensazione, le sanzioni e gli interessi non sono dovuti.
Norme richiamate
DPR 633/1972 (normativa IVA)
La norma sull'IVA è stata interpretata nel senso che il diritto alla detrazione può essere fatto valere anche se non esposto nella dichiarazione omessa, purché il contribuente dimostri la sussistenza del credito e la sua destinazione a operazioni imponibili; la compensazione di credito effettivo è ammessa e l'esistenza del credito esclude sanzioni e interessi.
Norme sull'accertamento automatizzato e iscrizione a ruolo
È ammessa l'iscrizione a ruolo basata su procedure automatizzate per controlli formali sul dato dell'anagrafe tributaria, purché tali controlli non incidano sulla posizione sostanziale del contribuente e siano privi di profili valutativi o di indagine sostanziale.
Massime di principio
- L'Ufficio può procedere con accertamenti automatizzati e iscrizioni a ruolo basate su controlli formali confrontando i dati dell'anagrafe tributaria, ma non può effettuare valutazioni sostanziali o accertamenti che richiedano indagini oltre il mero raffronto dei dati.
- Il contribuente può, in sede di impugnazione della cartella emessa per omessa dichiarazione, provare la legittimità del credito IVA dedotto (ad es. fatture comprovanti acquisti da soggetti passivi IVA e destinati a operazioni imponibili) anche se il credito non era esposto nella dichiarazione omessa.
- Se il credito IVA è pacificamente sussistente e viene effettivamente utilizzato in compensazione, non sono dovute sanzioni né interessi per il mancato adempimento formale della dichiarazione relativa a quel credito.
- La sussistenza del diritto alla detrazione e la sua compatibilità con operazioni imponibili costituiscono elementi decisivi: l'onere probatorio per dimostrare tali condizioni grava sul contribuente in sede di impugnazione.
- Gli strumenti automatizzati dell'Amministrazione devono rispettare il limite della formalità: ogni misura che implichi valutazioni sostanziali richiede procedimenti di accertamento ordinari con adeguate garanzie per il contribuente.
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