Sentenza n. 5637/2026 - Roma, Sezione 1
per l’accertamento e la conseguente dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente in ordine al procedimento unitario finalizzato al rilascio del visto d’ingresso per motivi di studio, stante la regolare preiscrizione e trasmissione della richiesta, previa formalizzazione della domanda in Ambasciata, con relativa condanna a provvedere entro 30 giorni e richiesta di nomina di Commissario ad acta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio dell’Amministrazione sull’istanza di attivazione del procedimento unitario finalizzato al rilascio di un visto d’ingresso per motivi di studio, deducendo la regolare preiscrizione e trasmissione della richiesta e chiedendo la dichiarazione di illegittimità del silenzio, l’ordine di provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio, l’Ambasciata ha fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 13 novembre 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento presso la sede diplomatica integrasse l’attivazione del procedimento e il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerati il periodo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell’Amministrazione, che si è attivata in tempi ritenuti ragionevoli anche in ragione dell’elevato numero di istanze. L’Amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’Amministrazione; il sopravvenuto soddisfacimento della pretesa determina la cessazione della materia del contendere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione adotta una misura idonea a soddisfare integralmente la pretesa del ricorrente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo, quando soddisfa integralmente la pretesa concretamente azionata, comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a., senza necessità di esaminare nel merito l’illegittimità originaria del silenzio.
- La fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione della domanda presso una sede diplomatica può integrare, nel procedimento di rilascio del visto, l’attivazione del procedimento idonea a soddisfare la domanda di avvio proposta con il ricorso avverso il silenzio.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando il lasso temporale tra la richiesta amministrativa e la proposizione del ricorso non sia particolarmente esteso e l’Amministrazione abbia comunque operato per definire la richiesta in tempi ragionevoli, tenendo conto anche dell’elevato numero di istanze da trattare.
- Anche in caso di compensazione delle spese, il giudice può porre a carico dell’Amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
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