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Sentenza

Sentenza n. 1163/2026 - Ancona, Sezione 2

per l’ottemperanza in parte qua della sentenza n. 634/2025 del 23.10.2025, del Tribunale di Ancona, Sez. Lavoro resa nel giudizio R.G. n. 1213/2025;

Giustizia amministrativa202600518

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del capo della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n. 634/2025, divenuta definitiva, che aveva condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, quale difensore nel giudizio civile del lavoro, ha chiesto l'ottemperanza in parte qua della sentenza n. 634/2025 del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, che aveva liquidato in suo favore, quale procuratore antistatario, le spese legali dovute dall'amministrazione soccombente. La sentenza è divenuta definitiva per mancata impugnazione ed è stata notificata in forma esecutiva; decorso senza pagamento il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, il ricorrente ha domandato l'esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR accoglie il ricorso, accertando l'inottemperanza. Ritiene che il giudizio di ottemperanza sia esperibile anche per il capo della sentenza che liquida le spese di lite direttamente in favore del difensore antistatario: tale statuizione instaura un rapporto obbligatorio tra il difensore e la parte pubblica soccombente e legittima il difensore a chiedere l'esecuzione. La sentenza civile è definitiva e il ricorso è procedibile, essendo decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione senza pagamento; il Ministero, costituitosi solo formalmente, non ha contestato la spettanza né l'azionabilità del credito. Il Ministero è condannato a eseguire integralmente il capo relativo alle spese, detratte eventuali somme già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia è nominato commissario ad acta, attivabile su istanza del creditore dopo la scadenza del termine e tenuto a provvedere entro i successivi 120 giorni, adottando gli atti necessari. Il Ministero è inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dello stesso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.

    Il ricorso per ottemperanza contro l'amministrazione per l'esecuzione della condanna pecuniaria è procedibile dopo che, dalla notificazione della sentenza, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dalla disposizione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione del capo di una sentenza che condanna una pubblica amministrazione al pagamento delle spese di lite liquidate direttamente in favore del difensore dichiaratosi antistatario; la statuizione instaura un rapporto obbligatorio tra il difensore e l'amministrazione soccombente e legittima il difensore ad agire in ottemperanza.
  • Per l'ottemperanza di una condanna pecuniaria pronunciata contro una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile una volta decorso, dalla notificazione della sentenza all'amministrazione, il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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