Cassazione Penale, Sentenza n. 18105/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Entrambi i ricorrenti hanno impugnato in Cassazione la decisione della Corte d'appello di Napoli che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado riducendo le pene per il reato di rapina aggravata. Salvatore Improta deduce nullità per motivazione (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.), lamentando che la Corte d'appello non abbia tenuto conto, nel determinare la pena, dell'ammissione di responsabilità intervenuta tra la sentenza di primo grado e l'appello. Anna Esposito lamenta violazione dell'art. 442, comma 2-bis, c.p.p., chiedendo la rimessione in termini per poter rinunciare al dibattimento e beneficiare del rito abbreviato con i relativi effetti premiali introdotti dalla riforma "Cartabia".
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Quanto a Improta, la Corte ha ritenuto sterile il motivo: l'ammissione di responsabilità era stata resa inefficace dalla condotta processuale dell'imputato in appello (insistenza per l'accoglimento dell'appello e richiesta di assoluzione), sicché la Corte d'appello ha legittimamente escluso le attenuanti generiche motivando sulla base di elementi specifici (precedenti, gravità del fatto, modalità dell'azione). Quanto a Esposito, la Corte ha ritenuto inattuabile la rimessione in termini perché la fase processuale utile per esercitare la facoltà di rinunciare al dibattimento si era già esaurita; quindi non era possibile applicare il beneficio del rito abbreviato ex art. 442 c.p.p. Infine la Cassazione ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a una sanzione equitativamente fissata in euro 3.000 a favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p. lett. b) ed e)
Norma sui motivi di ricorso per Cassazione; la Corte ha ritenuto il motivo di Improta manifestamente infondato poiché la questione di fatto (valutazione delle ammissioni processuali e delle circostanze attenuanti) rientra nella discretionaryia del giudice e non può essere sindacata in Cassazione se la motivazione è congrua.
art. 442 comma 2-bis c.p.p.
Disposizione sul rito abbreviato e sui benefici sanzionatori connessi; la Corte ha ritenuto che la rimessione in termini non fosse possibile perché la fase processuale utile per esercitare la rinuncia al dibattimento si era conclusa, rendendo perenta la facoltà di avvalersi del rito.
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte d'appello può escluderle in base a un giudizio di fatto e valorizzare un solo elemento negativo prevalente (es. precedenti), purché la motivazione sia congrua.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese e possibilità di comminare sanzioni a favore della cassa delle ammende per motivi di colpa nella presentazione del ricorso; applicata dalla Corte per irrogare la sanzione di euro 3.000.
Massime di principio
- Un'ammissione di responsabilità resa dopo la sentenza di primo grado può non essere valorizzata se, in sede di appello, l'imputato assume una condotta processuale incongruente (es. persiste nella richiesta di assoluzione): in tal caso l'ammissione può essere considerata inefficace ai fini delle attenuanti.
- La valutazione delle circostanze attenuanti generiche è un giudizio di fatto e discrezionale del giudice di merito; la Cassazione non sindaca le scelte di merito purché la motivazione sia congrua e non contraddittoria. Può essere sufficiente la motivazione basata su un elemento negativo prevalente (es. precedenti penali).
- La rimessione in termini per esercitare la facoltà di rinunciare al dibattimento e ottenere il rito abbreviato non è sempre possibile: se la fase processuale utile si è esaurita (perimento del dibattimento e conclusione del giudizio di primo grado), la facoltà è perentoria e la rimessione può essere inattuabile.
- I motivi di ricorso in Cassazione fondati su questioni di apprezzamento della prova o di valutazione delle circostanze personali del reo hanno scarse possibilità di successo se non vi è una palese illogicità o contraddizione nella motivazione di merito.
- La presentazione di ricorsi manifestamente infondati può comportare condanne alle spese e sanzioni a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi consigliabile valutare accuratamente la fondatezza dei motivi di cassazione prima del deposito.
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