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Sentenza

Sentenza n. 977/2026 - Milano, Sezione 2

per l’accertamento (i) della illegittimità del silenzio serbato da MCC sulla istanza di accesso avanzata dalla ricorrente in data 5 novembre 2025 e quindi per la condanna (ii) di MCC alla ostensione della documentazione in detta istanza contenuta.

Giustizia amministrativa202505071

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso del 5 novembre 2025 relativa agli atti delle istruttorie per l'ammissione a garanzia di due finanziamenti bancari

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa richiedente garanzia)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, dopo la sospensione delle istruttorie relative a due finanziamenti bancari destinati a essere garantiti dal Fondo di garanzia per le PMI, presentava al gestore Mediocredito Centrale un'istanza di accesso avente a oggetto tutti i documenti delle istruttorie, compresi eventuali pareri legali e atti interni. In assenza di riscontro, impugnava il silenzio-rigetto ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del diniego tacito e la condanna all'ostensione. Il gestore eccepiva la tardività del ricorso, sostenendo che un precedente scambio epistolare del luglio 2025 contenesse già un diniego di accesso. Le amministrazioni statali eccepivano inoltre l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse o, in alternativa, la cessazione della materia del contendere, poiché i finanziamenti erano stati ammessi alla gestione del Fondo nel gennaio 2026.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente affermato la propria giurisdizione, rilevando che Mediocredito Centrale, quale concessionario e gestore del Fondo di garanzia per le PMI, svolge un'attività corrispondente all'esercizio di un pubblico potere e che gli atti relativi alla gestione del Fondo sono ostensibili ai sensi dell'art. 23 della legge n. 241 del 1990, applicabile anche ai gestori di pubblici servizi. Ha respinto l'eccezione di tardività, poiché la corrispondenza del luglio 2025 non conteneva una richiesta di accesso né un diniego, ma riguardava interlocuzioni sul procedimento di garanzia e comunicava soltanto la sospensione dell'istruttoria. Ha respinto anche l'eccezione di improcedibilità o cessazione della materia del contendere: l'ammissione successiva dei finanziamenti al Fondo non escludeva l'interesse all'accesso, essendo astrattamente proponibili azioni risarcitorie per il ritardo o domande di indennizzo ai sensi dell'art. 2-bis, comma 1-bis, della legge n. 241 del 1990. L'accesso era quindi strumentale alla tutela di tali posizioni, ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990, senza necessità di verificare la fondatezza dell'eventuale pretesa risarcitoria. Il ricorso è stato accolto e Mediocredito Centrale è stato condannato a rilasciare la documentazione richiesta entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Qualora ritenesse non ostensibili alcuni documenti, avrebbe dovuto indicare espressamente e compiutamente le ragioni del diniego. Le spese sono state poste a carico del solo Mediocredito, liquidate in euro 1.000 oltre accessori e contributo unificato; sono state compensate nei confronti dei Ministeri.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, lett. a), l. n. 662/1996

    Costituisce la base normativa del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, la cui gestione è affidata a un soggetto che esercita attività corrispondente a un pubblico potere.

  • art. 15, comma 3, l. n. 266/1997

    Richiamato quale fonte di disciplina del Fondo di garanzia per le PMI.

  • d.m. n. 248/1999

    Richiamato quale ulteriore fonte di disciplina del Fondo di garanzia per le PMI.

  • art. 23 l. n. 241/1990

    "pubbliche amministrazioni" e "gestori di pubblici servizi"

    L'ambito soggettivo dell'accesso documentale comprende anche i gestori di pubblici servizi; pertanto gli atti di Mediocredito Centrale relativi alla gestione del Fondo sono ostensibili.

  • art. 24, comma 7, l. n. 241/1990

    L'accesso deve essere garantito quando la documentazione è necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici, anche in vista di un'azione risarcitoria, senza che il giudice dell'accesso debba previamente accertare la fondatezza della pretesa sostanziale.

  • art. 25 l. n. 241/1990

    Il mancato riscontro all'istanza di accesso ha determinato il silenzio-rigetto impugnabile davanti al giudice amministrativo.

  • art. 116 c.p.a.

    Nel giudizio in materia di accesso il giudice verifica la strumentalità dei documenti richiesti rispetto alla posizione giuridica da tutelare, senza esaminare la fondatezza della pretesa sostanziale cui l'accesso è funzionale.

  • art. 2-bis, comma 1-bis, l. n. 241/1990

    La possibile proposizione di una domanda di indennizzo per il ritardo mantiene l'interesse all'accesso agli atti del procedimento concluso tardivamente.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per l'onere relativo al contributo unificato posto a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • Il gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, quando esercita le funzioni pubblicistiche di organizzazione e gestione del Fondo, è soggetto alla disciplina dell'accesso documentale prevista dalla legge n. 241 del 1990.
  • Nel giudizio contro il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, una comunicazione precedente può costituire diniego impugnabile solo se preceduta da una specifica richiesta di ostensione e se esprime effettivamente una volontà negativa; non assumono tale natura le comunicazioni meramente interlocutorie relative alla sospensione o alla prosecuzione del procedimento principale.
  • La sopravvenuta conclusione favorevole del procedimento amministrativo non determina necessariamente l'improcedibilità dell'azione di accesso quando i documenti richiesti siano strumentali a un'eventuale azione risarcitoria per il ritardo o a una domanda di indennizzo.
  • Nel giudizio di accesso, il requisito della strumentalità difensiva richiede che la documentazione sia funzionale alla cura o alla tutela di una posizione giuridica, ma non impone al giudice di accertare preventivamente la fondatezza dell'azione sostanziale che il richiedente intende eventualmente proporre.
  • Quando l'amministrazione ritenga che alcuni documenti richiesti non siano ostensibili, non può limitarsi a un diniego generico, ma deve indicare espressamente e compiutamente le ragioni ostative fondate sui limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoGiurisdizione e riparto
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrereSilenzio della pubblica amministrazioneTrasparenza e pubblicità

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