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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23728/2024 del 13/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la domanda di liberazione anticipata per i periodi 18/02/2012-18/02/2015 e 18/02/2016-18/08/2016. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la sanzione disciplinare relativa al periodo 2016 fosse superata o recessiva rispetto all'attività di reinserimento (tra cui la pubblicazione di un libro con un capitolo scritto dal detenuto) e che, quanto al periodo 2012-2015, il Tribunale aveva impropriamente valorizzato la percezione della "mesata" dal clan nonostante manchi prova, dopo il 2010, di un apporto all'associazione criminale.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la decisione impugnata fosse adeguatamente motivata: le reiterate violazioni disciplinari (5/3/2014; 12/8/2014; 30/3/2016), non contestate dal ricorrente, indicano mancata adesione al trattamento rieducativo per i periodi dedotti. Inoltre la percezione, almeno fino al 2014, della "mesata" dal clan è stata considerata indice della persistenza di legami illeciti e di condotta riprovevole; l'assenza di prova di partecipazione associativa dopo il 2010 non contraddice la valutazione della persistenza del legame per il periodo rilevante. Conseguentemente, oltre al rigetto del ricorso, il giudice ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 2000

    Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000

    Richiamata per affermare che, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione dell'inammissibilità, è legittima la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Le reiterate violazioni disciplinari durante la detenzione costituiscono un elemento probatorio rilevante e spesso decisivo per escludere l'adesione al trattamento rieducativo richiesta per benefici come la liberazione anticipata.
  • La percezione di somme provenienti dall'organizzazione criminale (es. la cosiddetta "mesata") è valutata come indice di persistenza di legami illeciti e di condotta non rehabilitata, anche se non sussista prova di partecipazione attiva all'associazione nel periodo successivo.
  • Attività di reinserimento (es. contributi editoriali, corsi, lavori) possono essere considerate positivamente ma non necessariamente prevalgono sulle risultanze negative del comportamento carcerario (sanzioni disciplinari, prove di rapporti illeciti); è necessaria una valutazione complessiva e documentata.
  • Chi impugna deve formulare censure specifiche e mirate alla logica della motivazione del giudice: censure generiche o non confutanti i fatti contestati (es. le sanzioni o la percezione della "mesata") sono destinate ad essere ritenute inammissibili.
  • In caso di inammissibilità per colpa del ricorrente, il giudice può condannare al pagamento delle spese e comminare una somma a favore della Cassa delle ammende; per contrastare tale condanna è necessario fornire elementi che escludano la colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

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