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Sentenza

Sentenza n. 939/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento del provvedimento Prot. -OMISSIS-, emesso il 17.5.2023 dal Questore di -OMISSIS-, recante la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e il rigetto della domanda di aggiornamento dello stesso

Giustizia amministrativa202301323

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e rigetto della domanda di aggiornamento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore che aveva revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e respinto la richiesta di aggiornamento, rilevando l'assenza dal territorio dell'Unione europea dal 11 gennaio 2020 al 13 luglio 2022, per un periodo superiore a dodici mesi consecutivi. Sono stati dedotti il difetto di istruttoria e la carenza di motivazione, sostenendo che l'Amministrazione non avesse adeguatamente considerato le ragioni dell'assenza. La ricorrente aveva giustificato la permanenza all'estero richiamando il decesso della madre, le esigenze delle figlie e del padre e l'elevato costo del biglietto aereo per il rientro in Italia. L'Amministrazione aveva inoltre rilevato che la documentazione prodotta non era tradotta né legalizzata secondo le formalità richiamate dagli artt. 30, 31 e 33 del d.P.R. 445/2000. In via preliminare, la ricorrente aveva conseguito nelle more un permesso di soggiorno ordinario valido sino al 23 ottobre 2027; il TAR ha ritenuto che tale titolo, diverso dal permesso di lungo periodo revocato, non facesse venir meno l'interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure di difetto di istruttoria e motivazione, poiché la documentazione prodotta, anche a prescindere dai vizi formali evidenziati dall'Amministrazione, aveva contenuto generico: attestava il decesso della madre nel 2021, ma non dimostrava la necessità della permanenza all'estero per circa trenta mesi. Anche le esigenze delle figlie e del padre erano state dedotte in modo generico e senza concreti elementi di riscontro. L'elevato costo del biglietto aereo non costituiva un impedimento idoneo a giustificare l'assenza prolungata dal territorio europeo. Il giudice ha ritenuto quindi legittima la revoca fondata sull'assenza superiore a dodici mesi consecutivi, ai sensi dell'art. 9, comma 7, lett. d), d.lgs. 286/1998. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 7, lett. d), d.lgs. 286/1998

    Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi

    L'assenza dal territorio dell'Unione europea per oltre dodici mesi consecutivi costituisce presupposto per la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, salvo che siano dimostrate ragioni idonee a giustificare l'assenza.

  • artt. 30, 31 e 33 d.P.R. 445/2000

    Le formalità di traduzione e legalizzazione della documentazione straniera sono state richiamate dall'Amministrazione a sostegno della contestazione dell'idoneità documentale; il TAR ha comunque ritenuto decisivo il contenuto generico e non dimostrativo della documentazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità della ricorrente.

Massime di principio

  • La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è legittima quando l'interessato sia rimasto assente dal territorio dell'Unione europea per oltre dodici mesi consecutivi, salvo che dimostri con elementi concreti e specifici l'esistenza di ragioni idonee a giustificare l'assenza.
  • La mera allegazione di esigenze familiari o personali, non accompagnata da documentazione concreta e individualizzante che dimostri la necessità e la durata della permanenza all'estero, non è sufficiente a giustificare un'assenza di circa trenta mesi.
  • Il decesso di un familiare può assumere rilievo giustificativo solo se la documentazione prodotta dimostra anche la necessità della permanenza all'estero per la durata concretamente verificatasi; la sola attestazione dell'evento non è sufficiente.
  • Il conseguimento nelle more di un permesso di soggiorno ordinario non determina la sopravvenuta carenza di interesse a impugnare la revoca di un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, trattandosi di titoli diversi, salvo una dichiarazione dell'interessato circa il venir meno dell'interesse.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomaterieLegami familiari e radicamento
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrere

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