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Sentenza

Sentenza n. 1058/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate 1) in tesi, accertare che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l'art. 3, comma 1°, legge 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 118/2022; d. i principi affermati in materia dalla sentenza n. 18/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo comma lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Societa' La Fortuna S.r.l. il 20/3/2024: PER L'ANNULLAMENTO PER QUANTO DI RAGIONE dei seguenti atti:  Deliberazione di Giunta del Comune di Pietrasanta n. 486 del 28 dicembre 2023, avente ad oggetto «DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI SCADENZA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITÀ TURISTICO RICREATIVE AL 31/12/2023 AI SENSI DELLA VERSIONE ORIGINARIA DELL'ART. 3, COMMA 3, L. 5 AGOSTO 2022, N. 118 (“LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2021”). ATTO DI INDIRIZZO»;  Determinazione Dirigenziale del Comune di Pietrasanta - Direzione Area Servizi del Territorio e alle Imprese – Ufficio Demanio del 29 dicembre 2023, n. 2319, recante ad oggetto «DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI SCADENZA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITÀ TURISTICO RICREATIVE AL 31 DICEMBRE 2023 AI SENSI DELLA VERSIONE ORIGINARIA DELL'ART. 3, COMMA 3, L. 5 AGOSTO 2022, N. 118 (“LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2021”)»;  Determinazione Dirigenziale del Comune di Pietrasanta - Direzione Area Servizi del Territorio e alle Imprese – Ufficio Demanio del 22 febbraio 2024, n. 308, recante ad oggetto «AREA SERVIZI DEL TERRITORIO E ALLE IMPRESE UFFICIO PROPONENTE: DEMANIO OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2319 DEL 29.12.2023 AVENTE AD OGGETTO "DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI SCADENZA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITÀ TURISTICO RICREATIVE AL 31/12/2023 AI SENSI DELLA VERSIONE ORIGINARIA DELL'ART. 3, COMMA 3, L. 5 AGOSTO 2022, N. 118 (“LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2021”)." – PRECISAZIONI»; E PER L'ANNULLAMENTO PER QUANTO OCCORRER POSSA dei seguenti atti:  Determinazione Dirigenziale del Comune di Pietrasanta - Direzione Area Servizi del Territorio e alle Imprese – Ufficio Demanio del 9 dicembre 2023, n. 2216, recante ad oggetto «RIDETERMINAZIONE DEI TERMINI DI SCADENZA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME AI SENSI DELLA LEGGE 5 AGOSTO 2022, N. 118 – PRESA D'ATTO»;  Nota del Comune di Pietrasanta – Ufficio Demanio Marittimo del 1° febbraio 2023, id 1611988, recante ad oggetto «DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2216 DEL 19 DICEMBRE 2022. PRECISAZIONI»; NONCHÉ PER ACCOGLIERE LE SEGUENTI DOMANDE previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate, nonché previa rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità di seguito esposte in quanto rilevanti e non manifestamente infondate 1) in tesi, ACCERTARE che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l'art. 3, co. 1°, l. 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima l. n. 118/2022; d. i principi affermati in materia dalla sent. n. 17/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo co. lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune di Pietrasanta a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SOCIETA' LA FORTUNA S.R.L. il 10\3\2025 : PER L’ANNULLAMENTO PER QUANTO DI RAGIONE dei seguenti atti:  Deliberazione di Giunta del Comune di Pietrasanta 30 dicembre 2024 n. 486, recante ad oggetto «Differimento dei termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime al 30 settembre 2027 ai sensi della legge 5 agosto 2022, n. 118, così come modificata dal decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 2024, n. 166 - indirizzi»;  Determinazione Dirigenziale – Area Servizi del Territorio e alle Imprese – SUAP 31 dicembre 2024 n. 2169, recante ad oggetto «Differimento dei termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime al 30 settembre 2027 ai sensi della legge 5 agosto 2022, n. 118, così come modificata dal decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 2024, n. 166»;  Determinazione Dirigenziale – Area Servizi del Territorio e alle Imprese – Demanio 26 febbraio 2025 n. 309, recante ad oggetto «Avvio del procedimento volto alla pubblicazione dei bandi di gara per l’affidamento in concessione di aree demaniali marittime»; NONCHÉ PER ACCOGLIERE LE SEGUENTI DOMANDE previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate, nonché previa rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità di seguito esposte in quanto rilevanti e non manifestamente infondate 1) in tesi, ACCERTARE che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un’attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l’art. 3, co. 1°, l. 5 agosto 2022, n. 118, come modificato dall’art. 1 lett. a) n. 1 del d.l. 16 settembre 2024 n. 131, nella parte in cui dispone la cessazione dell’efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data del 30 settembre 2027; d. i principi affermati in materia dalla sent. n. 17/2021 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l’art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo co. lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune di Pietrasanta a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell’art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità.

Giustizia amministrativa202201237

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti comunali di differimento e rideterminazione della scadenza delle concessioni demaniali marittime, nonché atti di avvio delle procedure di gara

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, gli atti del Comune di Pietrasanta concernenti la scadenza e il differimento delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, nonché l'avvio dei procedimenti per la pubblicazione dei bandi di gara. Ha sostenuto che il rapporto concessorio, sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, fosse un rapporto pluriennale di durata indefinita, sottratto all'applicazione dei principi di trasparenza e concorrenza elaborati dalla Corte di giustizia, della direttiva 2006/123/CE, dell'art. 3 della legge n. 118/2022 e dei principi affermati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato. Ha inoltre chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e la rimessione alla Corte costituzionale, nonché la disapplicazione della normativa nazionale ritenuta incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE e con l'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, domandando al Comune il rilascio di nuovi titoli concessori con rinnovo senza soluzione di continuità.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza d'interesse. Alla pubblica udienza del 28 maggio 2026 il difensore della ricorrente ha confermato il venir meno dell'interesse alla decisione, richiamando una dichiarazione già depositata in atti. Anche le amministrazioni resistenti avevano preso atto della sopravvenuta improcedibilità. Il Collegio, rilevato congiuntamente il venir meno dell'interesse alla decisione, non ha esaminato i motivi di impugnazione, né le richieste di rinvio pregiudiziale, rimessione alla Corte costituzionale o disapplicazione della normativa nazionale. Le spese sono state compensate in ragione della complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 5 agosto 2022, n. 118

    cessazione dell'efficacia delle concessioni demaniali marittime e disciplina dei relativi termini di scadenza

    La norma è richiamata nelle domande e negli atti impugnati, ma non è stata interpretata dal TAR a causa della dichiarazione di improcedibilità.

  • art. 1 d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito dalla l. 14 novembre 2024, n. 166

    modifica della disciplina dei termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime

    La disciplina è richiamata nei motivi aggiunti, ma non è stata esaminata nel merito.

  • artt. 49, 56 e 63 TFUE

    compatibilità della normativa nazionale con le libertà fondamentali del Trattato

    Le disposizioni sono state invocate dalla ricorrente per chiedere la disapplicazione della normativa nazionale, senza che il TAR si sia pronunciato sulla questione.

  • art. 17 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    tutela del diritto di proprietà

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente, ma non è stata esaminata per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 34, comma 1, lett. c) ed e), c.p.a.

    domande di condanna e adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica dedotta

    La norma è stata richiamata nelle domande della ricorrente, senza applicazione nel merito.

  • art. 36 cod. nav.

    rilascio dei titoli concessori demaniali

    La disposizione è stata richiamata nella richiesta di rilascio di nuovi titoli concessori, non esaminata dal TAR.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, la parte ricorrente dichiara il venir meno dell'interesse alla decisione e tale sopravvenuta carenza d'interesse è presa d'atto anche dalla parte resistente, il ricorso e gli eventuali motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili.
  • La sopravvenuta carenza d'interesse impedisce l'esame dei motivi di ricorso e delle questioni pregiudiziali o di legittimità costituzionale prospettate, se non residua una concreta utilità nella decisione.
  • In presenza di una complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia controversa, la dichiarazione di improcedibilità può accompagnarsi alla compensazione delle spese di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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