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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32968/2026 del 07/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, che aveva parzialmente riformato la decisione del giudice dell'udienza preliminare, escludendo un'aggravante associativa, riconoscendo le attenuanti generiche, rideterminando la pena in cinque anni di reclusione e sostituendo l'interdizione legale con l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, confermando nel resto la condanna per i reati previsti dagli artt. 73 e 74 del d.P.R. 309/1990. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, anche per asserito travisamento della prova, sostenendo che l'associazione avrebbe dovuto essere ricondotta alla fattispecie di minore gravità prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990. Ha contestato il numero degli acquisti di cocaina ritenuti provati, l'utilizzazione di un'intercettazione asseritamente inesistente e l'omessa verifica degli indici della lieve entità. Con il secondo e il terzo motivo ha contestato il riconoscimento del concorso dell'imputato negli acquisti di stupefacente relativi ai capi 9 e 19, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe desunto la partecipazione da condotte successive alla consumazione dei reati e da una lettura non corretta delle intercettazioni. Con il quarto motivo ha dedotto violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e vizio di motivazione, chiedendo la qualificazione come fatto di lieve entità dell'episodio relativo alla cessione di venti grammi di cocaina, ritenendo inconferenti il maggiore quantitativo detenuto, il mancato confezionamento in dosi e il ruolo attribuito al cessionario. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure generiche, reiterative dei motivi di appello e dirette a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi prospettavano questioni di fatto e una diversa interpretazione delle intercettazioni, senza evidenziare manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione delle conformi decisioni di merito. Ha ritenuto corretta l'esclusione dell'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990, poiché l'attività associativa risultava caratterizzata da approvvigionamenti reiterati, quantitativi non trascurabili e continuità operativa, elementi incompatibili con la lieve entità. Ha inoltre ritenuto adeguatamente motivato il concorso dell'imputato negli episodi dei capi 9 e 19, valorizzando il suo coinvolgimento nel mancato pagamento della fornitura, nel trasporto e nella successiva collocazione dello stupefacente. Quanto al capo 13, ha giudicato corretta la valutazione complessiva delle modalità dell'azione, del quantitativo complessivo custodito, del mancato confezionamento in dosi e della continuità dei rapporti con il soggetto destinatario dello stupefacente, elementi ritenuti ostativi alla lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    La qualificazione del fatto come lieve entità richiede una valutazione complessiva di tutte le circostanze rilevanti, comprese quantità, modalità e mezzi dell'azione; nel caso concreto la valutazione di merito è stata ritenuta adeguatamente motivata.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La lieve entità deve risultare dall'apprezzamento complessivo degli indici normativamente rilevanti e può essere esclusa da modalità operative, quantitativi e contesto relazionale incompatibili con il piccolo spaccio.

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    La responsabilità associativa è stata confermata sulla base dell'esistenza e operatività del sodalizio e della partecipazione dell'imputato.

  • art. 74, comma 3, d.P.R. 309/1990

    L'aggravante contestata al capo 1 è stata esclusa dalla Corte di appello.

  • art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990

    La fattispecie autonoma di minore gravità non è configurabile quando l'attività associativa, considerata nel suo complesso per molteplicità e reiterazione degli episodi, durata e organizzazione stabile dell'approvvigionamento di quantitativi rilevanti, sia incompatibile con la lieve entità.

  • art. 110 c.p.

    Il concorso nel reato può essere desunto dal coinvolgimento dell'imputato nelle fasi dell'operazione illecita, purché la ricostruzione sia sorretta dalla motivazione e dalle prove valutate dai giudici di merito.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    I motivi sono stati sintetizzati dalla Corte secondo il criterio previsto dalla disposizione.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In materia di intercettazioni, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituiscono apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione, salvo il caso di motivazione manifestamente illogica o irragionevole.
  • La fattispecie autonoma prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990 non è configurabile quando, anche se singoli episodi possono astrattamente presentare caratteristiche di lieve entità, l'attività complessiva dell'associazione è caratterizzata da pluralità e reiterazione degli episodi, durata significativa e stabile organizzazione dell'approvvigionamento di quantitativi rilevanti.
  • La qualificazione di un fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 deve derivare da una valutazione complessiva di tutte le circostanze rilevanti, tra cui quantità, mezzi, modalità dell'azione e contesto dell'attività; il giudice può attribuire maggiore rilievo ad alcuni indici, purché esponga le ragioni della decisione.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga censure già esaminate e disattese dai giudici di merito e solleciti una nuova valutazione del significato delle prove senza indicare un vizio motivazionale qualificato come manifesta illogicità o contraddittorietà.
  • La partecipazione a un acquisto o a una cessione di stupefacenti può essere desunta dal coinvolgimento dell'imputato nelle attività funzionalmente collegate all'operazione, anche quando la prova valorizzata riguardi condotte successive alla conclusione materiale dell'acquisto, purché la motivazione colleghi tali condotte alla compartecipazione criminosa.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

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