Cassazione Civile, Ordinanza n. 32121/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, rilevata la mancata presentazione di una nuova istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2018 da parte del soggetto interessato, ha applicato l'art. 11, comma 10, quarto periodo, del D.L. 50/2017 e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva proposto ricorso per cassazione, affidato a otto motivi, contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che, in parziale accoglimento dell'appello dell'Agenzia delle Entrate, aveva deciso sulla controversia relativa a un avviso di accertamento per IRPEF, addizionali regionali e comunali, IRAP e accessori relativi al 2008. Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente ha presentato istanza di sospensione del processo per adesione alla definizione agevolata prevista dall'art. 11 del D.L. 50/2017; tuttavia non è stata poi depositata alcuna nuova istanza di trattazione entro il termine previsto dalla norma.
Norme richiamate
art. 11 D.L. 50/2017
La Corte ha ritenuto che, in caso di adesione alla definizione agevolata e in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte interessata, il processo si estingue di diritto.
Massime di principio
- Quando la parte aderisce alla definizione agevolata prevista dalla legge e il processo resta sospeso, la mancata presentazione entro il termine normativamente fissato dell'istanza di trattazione determina l'estinzione del giudizio.
- La previsione di estinzione automatica del processo in difetto di tempestiva istanza di trattazione opera come effetto processuale sostitutivo della prosecuzione del giudizio, senza necessità di esame dei motivi di ricorso.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, la Corte può disporre la compensazione delle spese di lite.
Come è indicizzato
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