Sentenza del 21/11/2023 n. 976 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
Mancata integrazione del contraddittorio - onere - estinzione del giudizio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti impugnavano gli avvisi di accertamento per IVA, imposte sui redditi, sanzioni e interessi per il 2013 e contestavano la ricostruzione di una società di fatto. In primo grado la CTP aveva ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci della società di fatto (litisconsorzio necessario). Nessuna parte ha ottemperato all'ordine di integrazione entro il termine perentorio; i ricorrenti sostenevano che l'onere di integrare fosse a carico dell'Agenzia delle Entrate.
La decisione
La Corte d'appello ha rigettato l'appello dei contribuenti e confermato l'estinzione del processo per inattività ai sensi dell'art. 45 D.Lgs. 546/1992, ritenendo che l'onere di integrare il contraddittorio, nel processo tributario, gravi sul contribuente in quanto è il soggetto con l'interesse primario a impedire l'estinzione e la definitività dell'accertamento. Sono state richiamate precedenti decisioni di Cassazione; il ricorso è stato quindi respinto e gli appellanti condannati in solido al pagamento delle spese del grado (euro 10.000,00 oltre accessori).
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 45
Prevede l'estinzione del processo quando le parti cui compete proseguire, riassumere o integrare il giudizio non provvedono entro il termine perentorio. Applicato per dichiarare estinto il giudizio per inattività delle parti dopo l'ordine di integrazione del contraddittorio.
Codice di Procedura Civile, art. 102
Riguarda l'ordine di integrazione del contraddittorio; la Cassazione ha richiamato che l'omissione dopo tale ordine può comportare l'estinzione del giudizio.
Codice di Procedura Civile, art. 307
Individua chi ha interesse a impedire l'estinzione del processo; la giurisprudenza collega tale interesse alla responsabilità di provvedere all'integrazione del contraddittorio.
Cass. Sez. III, sent. n. 3967/2012
Sent. n. 3967 del 13/03/2012
Affermata la regola che quando l'omissione nell'integrazione del contraddittorio comporta estinzione, l'onere ricade su chi ha interesse a impedirla.
Cassazione civile, sez. trib., 09/09/2022, n. 26634
Richiamata per il principio della 'ragione più liquida': il giudice può esaminare un motivo di merito decisivo anche in presenza di questioni pregiudiziali, per ragioni di economia processuale e celerità.
Massime di principio
- In sede tributaria, se il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio, l'onere pratico di ottemperare grava sul contribuente, perché è chi ha l'interesse principale a evitare l'estinzione e la definitività dell'accertamento.
- L'ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. non è un onere trasferibile automaticamente all'Amministrazione: la parte interessata (contribuente) deve attivarsi entro il termine perentorio stabilito, pena l'estinzione ai sensi dell'art. 45 D.Lgs. 546/1992.
- Nelle ipotesi di società di fatto assimilata a società di persone sussiste un litisconsorzio necessario tra tutti i soci: l'integrazione del contraddittorio deve comprendere tutti i soci rilevanti o il giudizio può estinguersi per mancata integrazione.
- Se entrambe le parti non ottemperano all'ordine di integrazione, il giudice può dichiarare l'estinzione per inattività; non è difetto procedurale che obblighi automaticamente l'ente impositore a integrare.
- Per evitare l'estinzione, il contribuente deve adottare misure proattive: integrare il contraddittorio nei termini, depositare deleghe o atti sostitutivi, chiedere proroghe motivate prima della scadenza e coordinare eventuali pluralità di ricorrenti (soci).
- Il giudice d'appello può decidere il merito anche se esistono questioni pregiudiziali (principio della 'ragione più liquida') quando ciò consente una più rapida definizione del procedimento.
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