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Sentenza

Sentenza del 21/11/2023 n. 976 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche

Mancata integrazione del contraddittorio - onere - estinzione del giudizio

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti impugnavano gli avvisi di accertamento per IVA, imposte sui redditi, sanzioni e interessi per il 2013 e contestavano la ricostruzione di una società di fatto. In primo grado la CTP aveva ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci della società di fatto (litisconsorzio necessario). Nessuna parte ha ottemperato all'ordine di integrazione entro il termine perentorio; i ricorrenti sostenevano che l'onere di integrare fosse a carico dell'Agenzia delle Entrate.

La decisione

La Corte d'appello ha rigettato l'appello dei contribuenti e confermato l'estinzione del processo per inattività ai sensi dell'art. 45 D.Lgs. 546/1992, ritenendo che l'onere di integrare il contraddittorio, nel processo tributario, gravi sul contribuente in quanto è il soggetto con l'interesse primario a impedire l'estinzione e la definitività dell'accertamento. Sono state richiamate precedenti decisioni di Cassazione; il ricorso è stato quindi respinto e gli appellanti condannati in solido al pagamento delle spese del grado (euro 10.000,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 45

    Prevede l'estinzione del processo quando le parti cui compete proseguire, riassumere o integrare il giudizio non provvedono entro il termine perentorio. Applicato per dichiarare estinto il giudizio per inattività delle parti dopo l'ordine di integrazione del contraddittorio.

  • Codice di Procedura Civile, art. 102

    Riguarda l'ordine di integrazione del contraddittorio; la Cassazione ha richiamato che l'omissione dopo tale ordine può comportare l'estinzione del giudizio.

  • Codice di Procedura Civile, art. 307

    Individua chi ha interesse a impedire l'estinzione del processo; la giurisprudenza collega tale interesse alla responsabilità di provvedere all'integrazione del contraddittorio.

  • Cass. Sez. III, sent. n. 3967/2012

    Sent. n. 3967 del 13/03/2012

    Affermata la regola che quando l'omissione nell'integrazione del contraddittorio comporta estinzione, l'onere ricade su chi ha interesse a impedirla.

  • Cassazione civile, sez. trib., 09/09/2022, n. 26634

    Richiamata per il principio della 'ragione più liquida': il giudice può esaminare un motivo di merito decisivo anche in presenza di questioni pregiudiziali, per ragioni di economia processuale e celerità.

Massime di principio

  • In sede tributaria, se il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio, l'onere pratico di ottemperare grava sul contribuente, perché è chi ha l'interesse principale a evitare l'estinzione e la definitività dell'accertamento.
  • L'ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. non è un onere trasferibile automaticamente all'Amministrazione: la parte interessata (contribuente) deve attivarsi entro il termine perentorio stabilito, pena l'estinzione ai sensi dell'art. 45 D.Lgs. 546/1992.
  • Nelle ipotesi di società di fatto assimilata a società di persone sussiste un litisconsorzio necessario tra tutti i soci: l'integrazione del contraddittorio deve comprendere tutti i soci rilevanti o il giudizio può estinguersi per mancata integrazione.
  • Se entrambe le parti non ottemperano all'ordine di integrazione, il giudice può dichiarare l'estinzione per inattività; non è difetto procedurale che obblighi automaticamente l'ente impositore a integrare.
  • Per evitare l'estinzione, il contribuente deve adottare misure proattive: integrare il contraddittorio nei termini, depositare deleghe o atti sostitutivi, chiedere proroghe motivate prima della scadenza e coordinare eventuali pluralità di ricorrenti (soci).
  • Il giudice d'appello può decidere il merito anche se esistono questioni pregiudiziali (principio della 'ragione più liquida') quando ciò consente una più rapida definizione del procedimento.

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