Sentenza n. 1980/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza del 08/10/2025, avente ad oggetto la richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 codice dei visti (Regolamento (CE) N. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio); NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; E PER LA CONDANNA delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall'Ambasciata d'Italia Islamabad sull'istanza dell'8 ottobre 2025, diretta a ottenere un appuntamento per presentare la domanda di visto di ingresso per motivi di studio universitario, ai sensi dell'art. 9 del codice dei visti di cui al Regolamento (CE) n. 810/2009. Ha chiesto l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di provvedere, la condanna a provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a. Nel corso del giudizio, l'amministrazione ha documentato la fissazione dell'appuntamento e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. Il ricorrente ha aderito alla richiesta quanto all'esito del giudizio, insistendo tuttavia per la rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'intervenuta fissazione dell'appuntamento e, quindi, l'attivazione del procedimento volto al rilascio del visto, avevano integralmente soddisfatto la pretesa azionata. La decisione è stata fondata sul combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Quanto alle spese, il Collegio ha valorizzato il comportamento operoso dell'amministrazione e ha disposto la compensazione delle spese di lite, ponendo tuttavia a carico dell'amministrazione la restituzione al ricorrente del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione; nel caso concreto, la successiva attivazione del procedimento ha fatto venir meno la materia del contendere.
art. 117, comma 3, c.p.a.
Prevede la possibilità di chiedere la nomina di un commissario ad acta in caso di mancata esecuzione dell'obbligo di provvedere; la richiesta è divenuta priva di oggetto per effetto dell'attivazione del procedimento.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 9 del Regolamento (CE) n. 810/2009
È richiamato quale base normativa della richiesta di appuntamento per la presentazione della domanda di visto.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell'appuntamento e l'attivazione del procedimento amministrativo richiesto costituiscono soddisfacimento della pretesa azionata e determinano la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., in combinato disposto con l'art. 117 c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta una condotta concreta che realizza integralmente il risultato sostanziale perseguito dal ricorrente, anche se non è ancora definito il procedimento finale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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