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Ordinanza

Ordinanza n. 371/2026 - Roma, Sezione 3B

Per l’annullamento, previa sospensione degli effetti e previa adozione di ogni altra misura cautelare opportuna, 1) Dell’Avviso recante l’elenco degli elaborati della prova preselettiva scritta, pubblicato sul sito InPA portale del reclutamento per la selezione pubblica, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 145 dirigenti tecnici di seconda fascia con funzioni ispettive nel ruolo di cui all’articolo 419 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per le esigenze dell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell’istruzione e del merito, nelle parti di interesse; 2) dell’esito non favorevole della prova preselettiva comunicato tramite piattaforma ministeriale, con punteggio attribuito alla ricorrente 6,75/60 anziché quello effettivamente maturato (26,75/60), per come visionabile dal 07.10.2025; 3) Della prova preselettiva scritta sottoposta alla ricorrente in data 03.10.2025, nella parte di interesse; 4) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) il bando di concorso, pubblicato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito; b) le indicazioni sulla prova scritta per come pubblicate sul sito INPA, nella parte di interesse; c) Diario delle prove scritte e il relativo calendario, nelle parti di interesse, per come pubblicati sul sito InPa; d) il regolamento per come pubblicato; e) se opportuno, gli avvisi di indicazione aule per come pubblicati; f) le istruzioni per svolgere la prova scritta; g) l’avviso estrazione prova preselettiva, se opportuno; h) il decreto di nomina della commissione esaminatrice e successive integrazioni, se opportuno; i) avviso recante le date di svolgimento delle prove asincrone , le prove stesse e i relativi esiti, se opportuno; l) le prove scritte, se opportuno; m) i verbali di formulazione dei quiz e ogni altro istruttorio inerente la prova scritta, sebbene allo stato non conosciuto; in via principale, per l’accertamento del diritto della ricorrente ad essere dichiarata idonea per i motivi espressi in narrativa, mediante riesame sui quesiti di cui in narrativa. In subordine, per l’accertamento dell’illegittimità dell’operato amministrativo, con l’adozione di ogni provvedimento consequenziale, tra cui l’ordine di ripetizione della prova secondo criteri di equità e giustizia.

Giustizia amministrativa202514941

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esito non favorevole della prova preselettiva scritta, con attribuzione di un punteggio contestato e mancato superamento della soglia minima

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'avviso relativo agli elaborati della prova preselettiva, l'esito della propria prova, la prova somministrata e gli ulteriori atti della procedura concorsuale per l'assunzione di 145 dirigenti tecnici di seconda fascia del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Ha dedotto che il sistema informatico non avrebbe acquisito venti risposte, con conseguente attribuzione di 6,75/60 invece del punteggio che avrebbe effettivamente maturato, pari a 26,75/60. Ha chiesto in via cautelare la sospensione degli effetti degli atti impugnati e, nel merito, l'accertamento del diritto a essere dichiarata idonea mediante riesame dei quesiti; in subordine, la ripetizione della prova. Il Ministero si è costituito contestando le censure. Il TAR ha esaminato la domanda nella fase cautelare, riservando l'approfondimento dei profili di rito alla sede di merito.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che non vi fosse adeguata prova dei plurimi problemi tecnici asseritamente verificatisi durante la prova e tali da impedire l'acquisizione di venti risposte. Ha attribuito rilievo al verbale di concorso, ritenuto dotato di efficacia probatoria fino a querela di falso. In ogni caso, ha escluso il superamento della prova di resistenza: anche attribuendo alla ricorrente il punteggio corrispondente alle venti risposte non acquisite, ella non avrebbe comunque raggiunto la soglia minima richiesta per superare la preselezione. È stato inoltre ritenuto meramente ipotetico il pregiudizio cautelare prospettato. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in 350 euro, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto la domanda di sospensione è stata respinta per l'insufficiente consistenza delle censure, il mancato superamento della prova di resistenza e l'assenza di un pregiudizio concreto.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la contestazione di malfunzionamenti tecnici verificatisi durante una prova concorsuale deve essere adeguatamente provata; in assenza di elementi probatori idonei, il verbale della procedura conserva efficacia probatoria fino a querela di falso.
  • La prova di resistenza impedisce l'accoglimento della contestazione relativa a errori o omissioni nella valutazione concorsuale quando, anche correggendo il punteggio nel senso richiesto dal candidato, non sarebbe comunque raggiunta la soglia minima necessaria per il superamento della prova.
  • La tutela cautelare richiede la prospettazione di un pregiudizio concreto e attuale; un pregiudizio formulato in termini meramente ipotetici non giustifica la sospensione degli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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