Sentenza n. 10534/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - della delibera del Consiglio superiore della magistratura approvata il 4 giugno 2025, protocollo P 1031/2025 avente ad oggetto Pratica num. 26/VA/2025 “Disciplina attuativa delle disposizioni contenute nella legge 15 aprile 2025 n. 51 concernente: Modifiche della magistratura onoraria - Indicazioni sul periodo feriale e sul cd. “periodo cuscinetto” per i magistrati onorari” mai comunicata ai ricorrenti; - del provvedimento del presidente del Tribunale di Napoli del 16 giugno 2025 relativo a “disposizioni organizzative per i magistrati onorari per il periodo feriale e per il cd. “periodo cuscinetto”, - settore civile, penale, lavoro e Uffici del giudice di pace”; - del provvedimento del presidente del Tribunale di Napoli del 16 giugno 2025 relativo a “disposizioni organizzative per i magistrati onorari per il periodo feriale e per il cd. “periodo cuscinetto”, - settore civile, penale, lavoro e Uffici del giudice di pace”; - del provvedimento del presidente del Tribunale di Roma quale coordinatore dell’Ufficio del giudice di pace di Roma del 23 luglio 2025 relativo al “programma di gestione ex art. 37 d.l. n. 98/2011, succ. mod.”; - del provvedimento del presidente del Tribunale di Roma quale coordinatore dell’Ufficio del giudice di pace di Roma del 23 luglio 2025 relativo al “programma di gestione ex art. 37 d.l. n. 98/2011, succ. mod.”;- di ogni atto presupposto o consequenziale - di ogni atto presupposto o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera del CSM del 4 giugno 2025 sulla disciplina del periodo feriale e del periodo cuscinetto per i magistrati onorari, nonché provvedimenti organizzativi dei Presidenti dei Tribunali di Napoli e Roma
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, magistrati onorari confermati, hanno impugnato la delibera del CSM e i conseguenti provvedimenti organizzativi con i quali sono stati esclusi dalla fruizione del cosiddetto periodo cuscinetto. Hanno sostenuto che il loro status sarebbe equiparabile a quello dei magistrati ordinari e dei magistrati onorari nominati dopo il 15 agosto 2017, deducendo la violazione del diritto alle ferie retribuite garantito dall’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, disparità di trattamento, violazione dell’art. 117 Cost., lesione del buon andamento, dell’affidamento e di un asserito autovincolo del CSM derivante da precedenti circolari e dalla circolare tabellare per il quadriennio 2026-2029. Sono stati inoltre dedotti vizi procedimentali per mancata partecipazione degli interessati e prospettate esigenze di rinvio pregiudiziale alla CGUE e questioni di legittimità costituzionale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, prescindendo dalle eccezioni preliminari sollevate dalle amministrazioni. Ha ritenuto legittima l’esclusione dei magistrati onorari confermati dal periodo cuscinetto, poiché tale istituto è funzionale alle peculiarità dell’attività dei magistrati ordinari, caratterizzata dall’assenza di limiti orari e dalla necessità di completare gli affari prima del periodo feriale e preparare le udienze successive. Per i magistrati onorari confermati, invece, l’art. 29-bis d.lgs. 116/2017 ricomprende nell’orario di lavoro predeterminato tutte le attività di udienza, preparatorie e conseguenti, sicché le attività proprie del periodo cuscinetto sono già comprese nell’orario ordinario e non vi è il rischio di erosione del periodo di ferie. Il diritto alle ferie è comunque garantito dall’art. 30-ter d.lgs. 116/2017, che prevede l’astensione durante il periodo feriale, salvo specifiche esigenze d’ufficio, e il recupero delle giornate eventualmente lavorate, con mantenimento del compenso. Il TAR ha escluso la violazione di un autovincolo, rilevando che la nuova delibera ha la stessa forza regolamentare delle precedenti e può disciplinare diversamente la materia; ha inoltre ritenuto non pertinente la circolare tabellare riferita ai magistrati professionali. Ha escluso discriminazione e violazione dell’art. 117 Cost., poiché le categorie poste a confronto si trovano in situazioni differenti, né le pronunce della CGUE hanno equiparato integralmente i magistrati onorari ai magistrati professionali. Ha negato la lesione dell’affidamento, non spettando ai ricorrenti il periodo cuscinetto secondo la disciplina vigente, e ha respinto le censure procedimentali perché rivolte contro atti amministrativi generali, rispetto ai quali l’interesse partecipativo dei destinatari è recessivo; comunque, l’eventuale partecipazione non avrebbe modificato il contenuto sostanziale degli atti. Sono state assorbite le ulteriori eccezioni e questioni. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 29-bis d.lgs. 116/2017
La durata massima dell’orario di lavoro settimanale è predeterminata e non derogabile in 36 ore per i magistrati onorari confermati che abbiano optato per il regime di cui all’art. 29, comma 6, e in 16 ore per quelli che non abbiano effettuato tale opzione; nell’orario devono essere comprese le attività d’udienza, preparatorie e conseguenti, nonché la formazione.
La disposizione ricomprende nell’orario ordinario predeterminato l’intera attività lavorativa dei magistrati onorari confermati, comprese le attività preparatorie e conseguenti alle udienze; pertanto, per tali magistrati viene meno la ratio del periodo cuscinetto.
art. 30-ter d.lgs. 116/2017
I magistrati onorari confermati non prestano attività durante il periodo feriale, salvo specifiche esigenze d’ufficio; qualora siano impiegati durante tale periodo, hanno diritto a non prestare attività nel periodo ordinario per un numero di giorni corrispondente, maggiorato dei giorni festivi e delle giornate di riposo previste dalla legge.
La norma assicura autonomamente il diritto al godimento effettivo delle ferie dei magistrati onorari confermati e prevede il recupero delle giornate eventualmente lavorate durante il periodo feriale, con conservazione del compenso.
art. 7 direttiva 2003/88/CE
Il diritto unionale alle ferie retribuite non impone l’equiparazione integrale tra magistrati ordinari e magistrati onorari confermati, quando le rispettive modalità di svolgimento dell’attività lavorativa sono differenti e il diritto al riposo è comunque effettivamente garantito.
art. 117 Cost.
Non risultano violati gli obblighi derivanti dall’ordinamento unionale, poiché la disciplina nazionale garantisce ai magistrati onorari confermati il diritto alle ferie e il diverso trattamento del periodo cuscinetto è giustificato dalla loro specifica disciplina oraria.
art. 1 l. 742/1969
Individua il periodo feriale annuale di sospensione delle scadenze e delle attività processuali, cui è collegato il periodo cuscinetto.
art. 37 d.l. 98/2011
È richiamato quale base normativa del programma di gestione dell’Ufficio del giudice di pace, senza costituire il fondamento principale della decisione.
Massime di principio
- Il periodo cuscinetto collegato al periodo feriale dei magistrati, funzionale a completare gli affari pendenti e preparare le udienze successive in un contesto privo di limiti massimi di orario, non deve essere necessariamente riconosciuto alle categorie di magistrati la cui attività preparatoria e conseguente è già integralmente ricompresa in un orario di lavoro predeterminato e non derogabile.
- La previsione legislativa di un orario massimo comprensivo di attività d’udienza, preparatorie, conseguenti e formative può giustificare un trattamento differenziato tra magistrati onorari confermati e magistrati ordinari o altre categorie prive di analoghi limiti orari, senza che ciò integri di per sé una discriminazione.
- Il diritto alle ferie effettive dei magistrati onorari confermati è garantito dalla disciplina che impone l’astensione durante il periodo feriale, salvo specifiche esigenze d’ufficio, e assicura il recupero delle giornate eventualmente lavorate, con mantenimento del compenso.
- Una nuova disciplina organizzativa adottata dal CSM può modificare precedenti circolari o delibere aventi la stessa forza regolamentare; la precedente disciplina non determina un autovincolo impeditivo quando la nuova regolamentazione sia coerente con il mutato quadro normativo.
- Nei confronti di atti amministrativi generali l’interesse partecipativo dei destinatari è recessivo; inoltre, la censura procedimentale non conduce all’annullamento quando, secondo una valutazione concreta, l’eventuale partecipazione non avrebbe potuto incidere sul contenuto sostanziale dell’atto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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