Sentenza del 10/09/2015 n. 57 - Comm. Trib. Prov. Verbania
Imposta di Registro - Avvisi di liquidazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata riconosciuta la validità e l'efficacia del primo avviso di liquidazione, nonostante la mancata allegazione dell'ordinanza, poiché il contribuente ne era già a conoscenza. È stata però esclusa la possibilità di applicare nuovamente l'imposta di registro proporzionale sul medesimo importo. Il secondo avviso, relativo alla sentenza n. 492/2013, deve quindi scontare esclusivamente l'imposta di registro in misura fissa.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda due avvisi di liquidazione relativi all'imposta di registro. Il primo avviso concerneva l'ordinanza anticipatoria emessa dal Tribunale di Verbania ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c. L'interessato ne era già a conoscenza, quindi non era necessario allegare l'ordinanza all'avviso affinché quest'ultimo fosse efficace. Tuttavia, poiché il primo avviso era stato regolarmente assoggettato all'imposta proporzionale del 3% sull'importo di euro 337.650,00, il contribuente ha contestato l'applicazione di una nuova imposta proporzionale in occasione della registrazione della sentenza n. 492/2013.
Norme richiamate
Art. 186-ter c.p.c.
L'ordinanza anticipatoria costituisce il provvedimento giudiziario oggetto del primo avviso di liquidazione. La sua mancata allegazione non determina l'inefficacia dell'avviso quando il destinatario ne sia già a conoscenza.
Disciplina dell'imposta di registro
imposta proporzionale del 3% e imposta fissa
Quando l'imposta proporzionale è già stata applicata e versata in relazione all'importo oggetto della successiva sentenza, non può essere richiesta una seconda imposizione proporzionale sul medesimo presupposto; il secondo atto sconta soltanto l'imposta fissa.
Massime di principio
- La mancata allegazione di un atto richiamato nell'avviso di liquidazione non comporta automaticamente l'inefficacia dell'avviso se il contribuente dimostra di conoscere già il contenuto dell'atto.
- L'Amministrazione non può applicare due volte l'imposta proporzionale sullo stesso importo e sul medesimo presupposto economico.
- Quando una precedente ordinanza giudiziaria è stata già tassata in misura proporzionale e la successiva sentenza riguarda il medesimo importo o rapporto sostanziale, la tassazione successiva deve limitarsi all'imposta fissa, evitando una duplicazione d'imposta.
- La validità formale dell'avviso e la correttezza dell'importo richiesto sono questioni distinte: un avviso può essere efficace, ma contenere una liquidazione parzialmente errata.
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