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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25740/2026 del 09/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda nasce da un'istanza proposta in sede esecutiva da un condannato per ottenere il riconoscimento della continuazione tra reati già coperti da precedenti sentenze irrevocabili e ulteriori reati definiti da altre due sentenze definitive. Il giudice dell'esecuzione della Corte d'appello di Catanzaro ha rigettato l'istanza, ritenendo non dimostrata l'unitarietà del disegno criminoso: per i fatti del 1990 ha escluso che la disponibilità delle armi e la resistenza a pubblico ufficiale fossero stati programmati ab origine, trattandosi di episodi legati a una situazione estemporanea di controllo di polizia; per i fatti del 2012 ha ritenuto che la vicenda estorsiva relativa ai parchi eolici fosse inserita in un contesto criminale diverso, con intermediari e assetti associativi non sovrapponibili alle pregresse condotte. Il ricorso per cassazione ha articolato due motivi: con il primo ha censurato il diniego di continuazione per i reati di resistenza e armi del 1990, sostenendo che la disponibilità di armi in capo a un capo di cosca costituisce reato-mezzo strutturalmente necessario e che la resistenza era conseguenza immediata e necessitata della detenzione illegale di armi; con il secondo ha censurato il diniego di continuazione per i reati della sentenza del 2023, sostenendo che l'intervento di intermediari e l'evoluzione del modus operandi non spezzano il medesimo disegno criminoso, ma ne rappresentano un adattamento strutturale, sempre finalizzato a estorcere nel settore dei parchi eolici e ad agevolare la consorteria. La parte pubblica ha chiesto l'inammissibilità del ricorso per genericità e mancato confronto con la motivazione impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo meramente rivalutativo e non idoneo a scalfire la motivazione dell'ordinanza impugnata. La decisione ribadisce che, in sede esecutiva, la continuazione tra reato associativo mafioso e reati-fine non può essere affermata in base alla sola circostanza che i fatti rientrino nel programma dell'associazione o siano funzionali al suo rafforzamento, ma richiede la verifica puntuale che quei reati fossero stati prefigurati sin dall'origine, al momento della costituzione del sodalizio o dell'ingresso dell'agente. Poiché i motivi di ricorso si limitavano a prospettare una diversa lettura dei fatti e a valorizzare in modo generico l'omogeneità del contesto criminale, senza confrontarsi efficacemente con le ragioni del provvedimento impugnato, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e a euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 41-bis ord. pen.

    richiamato solo come dato fattuale del contesto associativo e della durata operativa del sodalizio, non come norma oggetto di specifica interpretazione

  • art. 81 c.p.

    la decisione richiama la disciplina della continuazione come tema del giudizio esecutivo, chiarendo che la sua configurazione richiede la prefigurazione originaria dei reati-fine rispetto al reato associativo

Massime di principio

  • In sede esecutiva, la continuazione tra associazione mafiosa e reati-fine non può essere affermata sulla sola base dell'inserimento dei reati nel programma dell'associazione o della loro finalizzazione al suo rafforzamento; occorre accertare che essi siano stati programmati sin dall'origine dal soggetto insieme al reato associativo.
  • Non basta che i reati-fine risultino omogenei per contesto, finalità o appartenenza al medesimo sodalizio: se essi dipendono da circostanze contingenti, occasionali o non immaginabili al momento iniziale dell'associazione, la continuazione non è configurabile.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a proporre una lettura alternativa dei fatti e delle prove, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione del provvedimento impugnato.
  • La mera evoluzione del modus operandi criminale o l'intervento di intermediari non sono di per sé indici sufficienti di un unico disegno criminoso, se il giudice di merito ha motivatamente evidenziato un contesto operativo diverso e una discontinuità programmatoria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenza
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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