Cassazione Penale, Sentenza n. 8449/2023 del 24/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due motivi di ricorso: (1) vizio di legge per prescrizione del reato di evasione: il ricorrente sosteneva che l'evasione sia reato istantaneo e quindi prescritto; la Corte d'appello aveva escluso la prescrizione ritenendo il reato di natura permanente. (2) violazione di norme processuali per la declaratoria di contumacia/irreperibilità in primo grado: il ricorrente deduceva di non avere avuto effettiva conoscenza del processo e quindi il diritto ad accedere ai riti alternativi (es. abbreviazione), chiedendo la regressione del procedimento o la rimessione in termini.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha confermato che l'evasione, pur perfezionandosi con l'allontanamento, è reato a consumazione istantanea ma di natura permanente fino alla cessazione dell'allontanamento; pertanto la prescrizione va computata fino alla data di cessazione (arresto 23/02/2021) e il reato non era prescritto. Sul secondo motivo ha ritenuto infondata la censura: la Corte d'appello ha sì applicato erroneamente la nuova disciplina del processo in assenza, ma per la normativa transitoria (art.15-bis l. n.67/2014 e giurisprudenza consolidata) il procedimento di primo grado, già concluso con sentenza prima dell'entrata in vigore della riforma, doveva ritenersi valido secondo il previgente rito contumaciale; inoltre l'imputato, una volta rintracciato, è stato avvisato, ha nominato difensore e non ha chiesto la rimessione per i riti alternativi. Nessuna nullità rilevante è emersa. Condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 385 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di evasione: nella giurisprudenza rilevata il delitto è considerato a consumazione istantanea ma con effetti permanenti fino alla cessazione dell'allontanamento; ai fini della prescrizione rileva la data di cessazione.
art. 15-bis legge 28 aprile 2014, n. 67
Norma transitoria che delimita l'applicazione della nuova disciplina sul processo in assenza: non si applica ai procedimenti in cui alla data di entrata in vigore della legge sia già stata emessa la sentenza di primo grado, con conseguente prevalenza del previgente rito contumaciale nei casi come il presente.
art. 489, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai riti alternativi ed alle conseguenze processuali dell'irrevocabilità/contumacia; la sentenza chiarisce che l'accesso ai riti alternativi può essere ottenuto mediante rimessione in termini o restituzione del termine per impugnare, senza obbligatoria regressione del procedimento.
art. 175 cod. proc. pen.
Regola la restituzione nel termine per proporre impugnazioni; nella giurisprudenza citata la restituzione consente all'imputato che non ha avuto effettiva conoscenza del procedimento di chiedere in appello l'ammissione a riti alternativi, senza necessità di regressione del processo.
art. 420-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina la dichiarazione di assenza (contumacia) dell'imputato: le Sezioni Unite hanno interpretato la volontà legislativa nel senso di non rendere retroattiva la nuova disciplina sull'assenza oltre la decisione di primo grado già emessa.
art. 625-ter cod. proc. pen.
Istituto della rescissione del giudicato richiamato dalla giurisprudenza per delimitare l'applicazione degli istituti connessi alla contumacia; usato per spiegare che la riforma non produce effetti retroattivi nei procedimenti già definiti in primo grado.
Massime di principio
- Il reato di evasione si perfeziona con l'allontanamento ma, ai fini della prescrizione, si considera la sua durata fino alla cessazione effettiva dell'evasione: la prescrizione decorre quindi fino alla data di rientro o arresto.
- Se la sentenza di primo grado è stata emessa prima dell'entrata in vigore della legge sul 'processo in assenza' (l. n.67/2014), si applica la normativa transitoria e il procedimento va valutato secondo il previgente rito contumaciale; la nuova disciplina non si applica retroattivamente oltre la decisione di primo grado.
- La illegittima applicazione della normativa più garantista in sede di appello (es. sospensione del giudizio) non comporta automaticamente una nullità insanabile se, quando l'imputato è rintracciato, questi viene notificato, può farsi assistere e non richiede la rimessione nei termini o l'annullamento del giudizio di primo grado.
- La restituzione del termine per impugnare (art.175 c.p.p.) è lo strumento pratico che consente all'imputato che non ha avuto effettiva conoscenza del procedimento di chiedere l'ammissione ai riti alternativi in appello senza necessità di regressione del procedimento.
- In situazioni analoghe è fondamentale che l'imputato, una volta venuto a conoscenza del procedimento, agisca tempestivamente (notifica, nomina difensore, eventuale richiesta di rimessione) per preservare l'accesso ai riti alternativi e per evitare conseguenze legate alla prescrizione.
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