Sentenza del 26/07/2019 n. 20359 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, sostenendo che, a seguito del D.L. n. 168/2004, convertito dalla L. n. 191/2004, non fossero più deducibili dalla base imponibile IRAP le quote annuali di svalutazione dei crediti verso la clientela, anche quando tali svalutazioni erano state contabilizzate negli esercizi anteriori al 2005 e la deduzione veniva effettuata nei successivi nove anni mediante i cosiddetti "noni pregressi". L'Ufficio ha inoltre contestato l'applicazione del principio di irretroattività delle norme tributarie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando il diritto della società al rimborso della maggiore IRAP versata per il 2007. La Corte ha ritenuto che le svalutazioni dei crediti rilevate nei bilanci degli esercizi anteriori al 2005 avessero già acquisito rilevanza fiscale secondo la disciplina allora vigente. Il successivo rinvio della deduzione nei nove esercizi successivi costituiva soltanto una modalità di fruizione di un beneficio fiscale già consolidato e non una nuova deduzione riferita agli esercizi successivi. Pertanto, il regime di indeducibilità introdotto dal 2004 non poteva applicarsi retroattivamente ai "noni pregressi". L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 10.000 euro per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, 200 euro per esborsi e accessori di legge.
Norme richiamate
Legge n. 212 del 2000, art. 3
La Corte ha applicato il principio di irretroattività delle disposizioni tributarie: in assenza di una deroga espressa, una nuova norma che introduce l'indeducibilità non può incidere su situazioni giuridiche sostanziali già consolidate sotto la disciplina precedente.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 6, comma 1, lett. n), e art. 11-bis
Le disposizioni disciplinano la determinazione della base imponibile IRAP degli enti creditizi e finanziari e la rilevanza fiscale delle svalutazioni dei crediti. La deduzione delle svalutazioni già riconosciute poteva essere fruita anche mediante quote differite negli esercizi successivi.
D.L. n. 168 del 2004, art. 2, comma 2, convertito dalla L. n. 191 del 2004
La norma ha introdotto, a decorrere dal periodo d'imposta 2005, un regime di indeducibilità delle svalutazioni dei crediti ai fini IRAP, ma non è stata ritenuta applicabile alle quote residue relative a svalutazioni effettuate negli esercizi precedenti.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 106
La norma attribuiva rilevanza fiscale alle svalutazioni dei crediti risultanti dal bilancio degli enti creditizi e finanziari. Il differimento della deduzione negli esercizi successivi serviva soltanto a rispettare i limiti quantitativi annuali e non modificava il momento in cui il diritto alla deduzione si era formato.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la disposizione processuale sulla quale l'Agenzia delle Entrate ha fondato il ricorso per denunciare la violazione e falsa applicazione delle norme tributarie.
Massime di principio
- Quando una norma tributaria successiva introduce l'indeducibilità di un componente, essa non può normalmente incidere sulle quote residue di un beneficio fiscale già maturato secondo la normativa precedente, salvo una previsione retroattiva espressa e compatibile con i principi dell'ordinamento.
- Se una deduzione viene rinviata a esercizi successivi soltanto per effetto di limiti quantitativi annuali, le quote differite possono rappresentare il completamento di un diritto già consolidato e non una nuova deduzione soggetta automaticamente alla disciplina sopravvenuta.
- Per stabilire quale normativa applicare occorre individuare il momento in cui si è formato il diritto sostanziale alla deduzione, distinguendolo dal momento in cui la deduzione viene materialmente utilizzata in dichiarazione.
- Il principio di irretroattività opera soprattutto quando l'applicazione della nuova disciplina peggiorerebbe una posizione fiscale già definitivamente acquisita dal contribuente.
- La presenza di un orientamento consolidato della Corte di cassazione costituisce un importante criterio interpretativo per casi analoghi, pur richiedendo la verifica della coincidenza dei fatti, del tributo e della disciplina temporale applicabile.
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