Cassazione Penale, Sentenza n. 37905/2024 del 15/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare e ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale relativa alla pena in esecuzione di 2 anni e 4 mesi per rapina aggravata e lesioni aggravate (fine pena 22/03/2026). Il ricorrente contestava in particolare il rigetto dell'affidamento in prova, lamentando che il Tribunale avrebbe dato preponderanza alla gravità del reato e alla mancata ammissione di responsabilità, omettendo di valorizzare elementi positivi emersi dagli atti (permesso di soggiorno, attività lavorativa pregressa, assenza di precedenti rilevanti, condotta carceraria corretta) e parti favorevoli della relazione dell'equipe che descrivevano il detenuto come disponibile e riflessivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza avesse motivato in modo adeguato il rifiuto dell'affidamento in prova, valorizzando la relazione di osservazione personologica che non aveva fornito, a causa del breve periodo di osservazione (ingresso in istituto il 2/12/2023 e osservazione inferiore a quattro mesi), elementi sufficienti per formulare una prognosi favorevole di reinserimento. Il Tribunale aveva inoltre segnalato l'atteggiamento di chiusura del detenuto rispetto alla responsabilità per il fatto e l'assenza di progressi trattamentali significativi, ritenendo opportuna la prosecuzione dell'osservazione e l'avvio di attività intramurarie come ipotesi trattamentale. La Cassazione ha confermato che il rigetto non si è basato unicamente sulla gravità del reato e che il principio di gradualità ammette la richiesta di ulteriore osservazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Ordinamento penitenziario, art. 47
Attribuisce al tribunale di sorveglianza il potere-dovere di svolgere attività istruttorie e osservazioni sulla personalità del detenuto, le cui risultanze vanno valutate nella sintesi motivazionale per le misure alternative
D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 96
Richiamato quale norma regolatrice delle procedure di osservazione e istruttorie in tema di misure alternative; consente al giudice di avvalersi delle acquisizioni dell'osservazione personologica per la prognosi di reinserimento
Codice di procedura penale, art. 616
Usato quale base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di ammenda (versamento alla Cassa delle ammende) per il ricorso dichiarato inammissibile
Massime di principio
- La gravità del reato e i precedenti non possono di per sé escludere l'accesso all'affidamento in prova; devono però essere considerati come punto di partenza nell'analisi della personalità
- Non è richiesta la prova di una completa revisione critica del passato: è sufficiente che dall'osservazione emerga l'avvio di un processo critico e di reinserimento
- Un periodo di osservazione breve o ancora in corso legittima il Tribunale a richiedere una prosecuzione delle osservazioni e l'adozione di ulteriori esperimenti trattamentali prima di concedere misure alternative
- Indicatori decisivi per una prognosi favorevole includono: progressi trattamentali concreti, assunzione di responsabilità per il reato, condotta carceraria attuale, assenza di nuove denunce, attaccamento al contesto sociale/familiare e prospettive di lavoro
- Il giudice del riesame può legittimamente applicare il principio di gradualità: anche in presenza di elementi positivi emergenti, può esigere ulteriori verifiche e premialità intramurarie per accertare l'attitudine a rispettare prescrizioni esterne
- In sede di cassazione la valutazione sulla adeguatezza della motivazione del tribunale di sorveglianza è limitata: la Corte controlla la correttezza dell'applicazione dei principi giurisprudenziali e la logicità della motivazione, e può dichiarare inammissibile il ricorso se la decisione del giudice specializzato risulta coerente con tali principi
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