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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40826/2022 del 27/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Capoku impugna l'ordinanza del 27/01/2022 con la quale il giudice dell'esecuzione ha revocato la sospensione condizionale della pena (mesi 6) precedentemente concessa per i delitti di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Denuncia due vizi: (1) nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale, perché effettuata presso lo studio del difensore al domicilio eletto in sede di cognizione, senza che fosse stata eletta domiciliazione nel giudizio di esecuzione; (2) violazione e erronea applicazione delle norme (art. 164 e 168 c.p. e art. 674 c.p.p.) e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto revocare il beneficio senza verificare se le cause ostative fossero state documentalmente note al giudice che aveva concesso la sospensione

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per la fondatezza del primo motivo (nullità della notifica). Ha ritenuto che il domicilio eletto in sede di cognizione non si estende automaticamente al giudizio di esecuzione e che la notifica dell'avviso di udienza presso tale domicilio è nulla, trattandosi di nullità assoluta rilevabile d'ufficio. Tale nullità travolge l'ordinanza impugnata, che è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione. Il secondo motivo è stato assorbito dall'accoglimento del primo e non esaminato nel merito

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen.

    Disciplina la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena. La Corte conferma che la revoca può essere disposta ex art. 168 ma, nel caso concreto, la decisione di revoca è viziata per un difetto procedurale (notifica nulla) e pertanto deve essere annullata.

  • art. 164 cod. pen.

    Norma richiamata nel motivo relativo alla presenza di cause ostative alla concessione del beneficio; la questione circa l'obbligo del giudice dell'esecuzione di verificare se tali cause fossero note al giudice che concesse la sospensione è stata rimessa al nuovo giudizio in seguito all'annullamento per vizi di notifica.

  • art. 674 cod. proc. pen.

    Ricondotta alla disciplina delle notificazioni nell'ambito del procedimento esecutivo; la Corte ha ribadito che le regole di notifica applicabili nell'esecuzione devono garantire le stesse tutele dell'imputato previste nella cognizione, ma che il domicilio eletto nella cognizione non ha efficacia automatica nell'esecuzione.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla nullità a pena di nullità: la Corte ha ritenuto fondato il motivo basato su nullità della notificazione dell'avviso di udienza, qualificandola come nullità assoluta rilevabile d'ufficio.

  • art. 337 cod. pen. (reato contestato)

    Articolo relativo al reato di resistenza a pubblico ufficiale; citato quale fatto originario per cui era stata comminata la pena sospesa e per i successivi reati che hanno portato alla revoca.

  • art. 341-bis cod. pen. (reato contestato)

    Articolo relativo all'oltraggio a pubblico ufficiale; citato come fattispecie in relazione alla pena originariamente sospesa.

  • art. 582 e 585 cod. pen. (reati contestati)

    Articoli relativi alle lesioni personali ed aggravanti; richiamati come reati per i quali il ricorrente era stato successivamente condannato e che avevano motivato la revoca del beneficio.

  • art. 61, primo comma, n. 2 cod. pen. (circostanza aggravante)

    Circostanza aggravante rilevata nel provvedimento di condanna interventuto dopo la concessione del beneficio; citata nel contesto della valutazione del fatto nuovo che avrebbe giustificato la revoca.

Massime di principio

  • La domiciliazione o il domicilio eletti nell'ambito del giudizio di cognizione non si estendono automaticamente al giudizio di esecuzione: le notifiche per il procedimento esecutivo devono seguire regole proprie e, se non effettuate correttamente, determinano nullità assolute.
  • L'avviso di fissazione dell'udienza camerale in esecuzione notificato in modo irregolare (es. al domicilio eletto in cognizione) è causa di nullità assoluta rilevabile d'ufficio e può travolgere l'ordinanza impugnata.
  • Quando si impugna una revoca della sospensione condizionale della pena, è strategico valutare prima eventuali vizi procedurali (notifiche, competenze) poiché possono essere assorbenti e determinare l'annullamento senza entrare nel merito sostanziale.
  • Se è necessario riesaminare la revoca dopo annullamento per vizi procedurali, il giudice dell'esecuzione dovrà ripetere il procedimento osservando le regole di notifica e potrà allora entrare nel merito della sussistenza delle cause ostative e della correttezza dell'applicazione dell'art. 168 c.p.
  • La Corte tende a estendere al procedimento esecutivo tutte le garanzie difensive praticabili previste per l'imputato nel giudizio di cognizione; pertanto in esecuzione vanno comunque assicurate le tutele fondamentali della partecipazione e della conoscenza degli atti.

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