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Sentenza

Sentenza del 21/05/2018 n. 3292 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Varia - Delega di firma- Imposta di Registro-

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'atto, sostenendo che fosse stato sottoscritto da un funzionario privo del potere necessario, in quanto Capo team e appartenente alla terza area funzionale, anziché dal Direttore dell'ufficio o da un dirigente. La contestazione riguardava quindi la validità della delega di firma conferita dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

La decisione

La contestazione è stata respinta. È stata ritenuta legittima la delega di firma conferita dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate a un funzionario della terza area funzionale con incarico di Capo team, purché la delega indichi il periodo temporale di efficacia e sia motivata con riferimento all'ottimizzazione dell'azione amministrativa, in termini di efficienza, efficacia e trasparenza. La sottoscrizione dell'atto da parte del funzionario delegato è quindi valida.

Norme richiamate

  • Principi in materia di delega di firma degli atti tributari

    La delega di firma è legittima quando conferita dal Direttore a un funzionario individuato, con delimitazione temporale e adeguata motivazione.

    La delega di firma non trasferisce la titolarità del potere, ma consente al funzionario delegato di sottoscrivere l'atto in nome e per conto del delegante. È sufficiente che il delegato sia specificamente individuato, che la delega abbia un periodo di vigenza determinato e che il provvedimento espliciti le ragioni organizzative e funzionali dell'incarico.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Cass. nn. 22800/2015, 22803/2015, 22810/2015, 24492/2015, 14942/2015 e 17400/2012.

    I precedenti richiamati riconoscono, in presenza dei necessari requisiti formali e sostanziali, la validità degli atti sottoscritti da funzionari delegati dall'amministrazione finanziaria.

Massime di principio

  • La firma di un atto tributario da parte di un funzionario non dirigente non determina automaticamente l'illegittimità dell'atto, se esiste una delega di firma validamente conferita.
  • Per essere generalmente idonea, la delega dovrebbe individuare il delegato, indicare il periodo di efficacia e contenere una motivazione collegata a esigenze di efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa.
  • La delega di firma deve essere distinta dalla delega di funzioni: nel primo caso il potere resta in capo al dirigente o direttore, mentre il funzionario è autorizzato soltanto a sottoscrivere l'atto.
  • La contestazione della firma richiede la dimostrazione di una concreta carenza o irregolarità della delega; la sola appartenenza del firmatario alla terza area funzionale non è sufficiente a invalidare l'atto.
  • In una situazione analoga è opportuno verificare il testo della delega, la sua durata, l'identificazione del funzionario, l'eventuale motivazione e la corrispondenza tra la delega e l'atto sottoscritto.

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