Ordinanza n. 19/2026 - Milano, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento emesso in data 22.10.2025 dal Questore di -OMISSIS-, notificato al ricorrente nella medesima data, col quale è stato dichiarato l’irricevibilità dell’istanza del -OMISSIS-, assicurata -OMISSIS-, diretta al rinnovo del ps. per motivo di lavoro subordinato n. I04210911 rilasciato dalla Questura di -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore che ha dichiarato irricevibile l’istanza diretta al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. L’Amministrazione aveva qualificato come irricevibile l’istanza presentata per il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il TAR ha ritenuto corretta, allo stato degli atti, la riqualificazione dell’istanza come richiesta di rilascio di un nuovo permesso di soggiorno, poiché il precedente titolo era scaduto da oltre dieci anni. In tale prospettiva, il rilascio del nuovo titolo risultava subordinato alla disponibilità del visto di ingresso e del relativo nulla osta, la cui mancanza era incontestata. Non sono specificati ulteriori motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistente il fumus boni iuris. Ha considerato che, qualificata l’istanza come richiesta di rilascio di un nuovo permesso di soggiorno, il diniego si configurasse come atto dovuto e privo di margini di valutazione discrezionale, in ragione dell’incontestata mancanza del visto di ingresso e del nulla osta. L’ordinanza non espone una specifica valutazione del periculum in mora, risultando decisiva l’assenza di elementi idonei a evidenziare la fondatezza del ricorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale, respinta dal TAR per l’assenza di elementi idonei a sostenere la fondatezza del gravame.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per disporre l’oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando il precedente permesso di soggiorno sia scaduto da oltre dieci anni, l’istanza presentata come rinnovo può essere qualificata come richiesta di rilascio di un nuovo permesso di soggiorno.
- La richiesta di rilascio di un nuovo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, in mancanza del visto di ingresso e del relativo nulla osta, può essere respinta quale atto dovuto e privo di margini di valutazione discrezionale; tale mancanza, se incontestata, non consente di ravvisare il fumus boni iuris nella fase cautelare.
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