Ordinanza n. 1480/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'esecuzione del giudicato di cui alla sentenza n.4339/2021 emessa dall'on. Tribunale Amministrativo per la Regione Lazio – Roma in data 14/04/2021, di cui è stato attestato il passaggio in giudicato il 27.10.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia dell'amministrazione e del Commissario ad acta nell'esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 4339/2021
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 4339/2021, passata in giudicato il 27 ottobre 2023. Ha inoltre chiesto la revoca del Commissario ad acta già nominato. Il giudice ha rilevato la perdurante inerzia sia dell'amministrazione sia del Commissario ad acta nell'attuazione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha respinto implicitamente la richiesta di revoca del Commissario ad acta e ha reiterato l'ordine di esecuzione del giudicato. Il Commissario ad acta, già nominato con la sentenza TAR Lazio n. 5792/2024, dovrà provvedere, senza compenso e senza facoltà di delega, entro trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza o dalla sua comunicazione amministrativa. Il Collegio ha precisato che il Commissario opera quale ausiliario del giudice ai sensi degli artt. 21 e 114, comma 4, c.p.a., con il compito di assicurare la piena effettività del comando giudiziale. Ha inoltre rammentato che il perdurante inadempimento può comportare responsabilità, inclusa la segnalazione disciplinare all'amministrazione competente e alla Corte dei conti per i profili di responsabilità amministrativa. Il Commissario è stato convocato alla camera di consiglio del 18 marzo 2026 per riferire sull'attività svolta.
Norme richiamate
art. 21 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa della qualificazione del Commissario ad acta come ausiliario del giudice.
art. 114, comma 4, c.p.a.
La disposizione è richiamata per l'attività del Commissario ad acta nell'esecuzione del giudicato e per i poteri connessi all'ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il Commissario ad acta opera quale ausiliario del giudice e deve assicurare la piena e compiuta esecuzione del comando contenuto nel giudicato, non limitandosi ad adottare attività meramente sollecitatorie o formali.
- In presenza di perdurante inerzia dell'amministrazione e del Commissario ad acta, il giudice dell'ottemperanza può reiterare l'ordine di esecuzione entro un termine perentorio e convocare il Commissario per acquisire informazioni sull'attività svolta.
- Il Commissario ad acta nominato per l'esecuzione del giudicato deve svolgere personalmente l'incarico, senza compenso e senza facoltà di delega, quando ciò sia stabilito dal giudice dell'ottemperanza.
- Il perdurante inadempimento del Commissario ad acta può determinare segnalazioni all'amministrazione competente per i profili disciplinari e alla Corte dei conti per gli eventuali profili di responsabilità amministrativa.
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