Sentenza del 13/10/2020 n. 2973 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni - Avviso di tentata notifica - Data di spedizione della raccomandata - Impossibilità di recapitare l'atto - Notifica a mezzo posta - Tentata notifica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto che, in caso di impossibilità di recapitare l'atto da parte dell'agente postale, la notifica a mezzo posta si perfeziona decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata che contiene l'avviso della tentata notifica. Ne consegue che il termine utile per considerare perfezionata la notifica decorre dalla data di spedizione della raccomandata e non da altre date riconducibili alla consegna materiale.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia relativa al perfezionamento della notifica a mezzo posta quando l'agente postale non può recapitare l'atto e lascia un avviso di tentata notifica: si discute quale sia la data da cui decorrono i termini per la validità della notifica (se dalla data dell'avviso, dalla data di tentata consegna o dalla data di spedizione della raccomandata contenente l'avviso).
Norme richiamate
art. 140 c.p.c.
L'art.140 c.p.c. è stato interpretato nel senso che, ove la notifica avvenga a mezzo posta con avviso di tentata notifica, il perfezionamento si collega alla spedizione della raccomandata contenente l'avviso; da quella data decorrono i termini di efficacia della notifica.
art. 8, l. 890/82
La norma sulla notifica a mezzo posta è richiamata e coordinata con l'art.140 c.p.c.; la Corte utilizza la previsione normativa per confermare che la data rilevante è quella di spedizione della raccomandata contenente l'avviso di tentata notifica.
Massime di principio
- Nelle notifiche a mezzo posta con avviso di tentata consegna, il termine per il perfezionamento decorre dalla data di spedizione della raccomandata contenente l'avviso, non dalla successiva presa visione o dalla data di eventuali successivi atti di consegna.
- Chi notifica deve conservare e poter provare la data di spedizione della raccomandata (ricevuta di spedizione, registro, ricevuta A/R se prevista) perché quella data è determinante per gli effetti della notifica.
- La notifica è efficace anche se il destinatario non abbia materialmente ricevuto l'atto, salvo il caso in cui sia dimostrabile un concreto difetto procedurale del servizio postale (es. mancata spedizione della raccomandata) o fraudolenza.
- Se si contesta la validità della notifica è utile verificare le modalità seguite dall'ufficio postale (rilascio dell'avviso, effettiva spedizione della raccomandata e relative date) e produrre prove contrarie alla data di spedizione.
- In presenza di particolari destinatari (es. pubbliche amministrazioni, domicili elettivi) o diverse procedure previste da norme speciali, occorre comunque controllare la normativa specifica che può derogare al principio generale qui affermato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 13 ott 2020Sentenza del 13/10/2020 n. 24 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 13 ott 2020Sentenza del 13/10/2020 n. 26 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 13 ott 2020Sentenza del 13/10/2020 n. 115 - Comm. Trib. Prov. Trieste
- Sentenza · 13 ott 2020Sentenza del 13/10/2020 n. 132 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 13 ott 2020Sentenza del 13/10/2020 n. 284 - Comm. Trib. Prov. Modena
- Sentenza · 13 ott 2020Sentenza del 13/10/2020 n. 2293 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →