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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24554/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo il primo motivo manifestamente infondato perché in contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità, e il secondo motivo generico e privo di adeguata specificità. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Firenze, lamentando due profili entrambi riferiti a una condanna per rapina aggravata in relazione a un furto in abitazione. Con il primo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 628, comma 2, c.p. in rapporto all'art. 624-bis c.p., sostenendo una lettura della norma ritenuta dalla Corte di cassazione incompatibile con il dato normativo e con la giurisprudenza consolidata. Con il secondo motivo contesta l'applicazione dell'art. 628 c.p. in relazione a una pretesa ipotesi di lieve entità richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 86/2026; la censura è ritenuta però generica, perché non sorretta da specifiche ragioni di diritto né da concreti dati di fatto, a fronte di una motivazione di merito ritenuta sufficiente e non illogica.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    La Corte ribadisce la corretta applicazione della fattispecie di rapina aggravata, escludendo la fondatezza di letture difformi incompatibili con il dato normativo e con la giurisprudenza consolidata.

  • art. 624-bis c.p.

    È richiamato nel confronto interpretativo con la rapina aggravata, ma la Corte esclude che possa sostenere la tesi difensiva proposta dal ricorrente.

  • Corte costituzionale n. 86/2026

    È evocata dal ricorrente a sostegno della tesi sulla lieve entità; la Corte non accoglie il richiamo perché la censura è generica e non supportata da una concreta allegazione fattuale e giuridica.

Massime di principio

  • La censura di violazione di legge è manifestamente infondata quando propone un'interpretazione della norma incompatibile con il dato testuale e con la giurisprudenza consolidata di legittimità.
  • La deduzione di un'ipotesi attenuata o di lieve entità deve essere sorretta da argomentazioni specifiche, con indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto pertinenti; in mancanza, il motivo è generico.
  • Quando la motivazione della sentenza impugnata è ritenuta sufficiente, non illogica e specificamente confrontata con le deduzioni difensive, il ricorso che si limiti a riproporre tesi astratte è inammissibile.
  • In sede di legittimità, la mera evocazione di un precedente costituzionale non basta se non è tradotta in una critica concreta alla motivazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieRapinaFurto
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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