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Sentenza

Sentenza n. 96/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato sulla istanza inviata tramite PEC con i relativi allegati dalla ricorrente in data 16/11/2024, con la quale si formulava espressa richiesta per l'approvazione di un progetto unitario ai sensi dell'art. 11 del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari del Comune di Fiano Romano, approvato con delibera C.C. n. 50 del 07/12/17,

Giustizia amministrativa202512686

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di approvazione di un progetto unitario per l’installazione di quattro impianti pubblicitari

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto azione ai sensi degli artt. 30 e 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dal Comune su un’istanza trasmessa via PEC il 16 novembre 2024. L’istanza riguardava l’approvazione di un progetto unitario, previsto dall’art. 11 del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari comunale, per l’installazione di quattro impianti pubblicitari. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 11 del Piano, dell’art. 15 del Regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, degli artt. 1 e 2 della l. n. 241/1990 e degli artt. 3 e 97 Cost., sostenendo che il Comune avrebbe dovuto esaminare l’istanza e concludere il procedimento entro trenta giorni, senza che potesse formarsi un titolo abilitativo tacito mediante silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 l. n. 241/1990. Ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’amministrazione a provvedere con atto espresso entro un termine determinato, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione dopo che il Comune aveva medio tempore avviato il procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione richiesta. Il giudice ha precisato che, in presenza di un’espressa dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, non può esaminare il merito della controversia e deve prenderne atto in applicazione del principio dispositivo. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese, poiché il Comune intimato non si è costituito in giudizio.

Norme richiamate

  • artt. 30, commi 1, 2 e 3, c.p.a.

    Disciplinano l’azione risarcitoria e le relative condizioni, richiamate dalla ricorrente insieme all’azione contro il silenzio.

  • art. 117 c.p.a.

    Prevede il rito per l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Impone la declaratoria di improcedibilità quando sopravviene una carenza di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nell’ambito della decisione in camera di consiglio.

  • art. 11 del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari del Comune di Fiano Romano

    Prevede la possibilità per i privati di proporre progetti unitari per l’installazione di impianti pubblicitari e l’obbligo dell’amministrazione di esaminarli.

  • art. 15 del Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione

    Prevede un termine di trenta giorni per l’approvazione dell’autorizzazione alla collocazione di mezzi pubblicitari sul territorio comunale.

  • art. 20 l. n. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente per escludere la formazione tacita del titolo abilitativo mediante silenzio-assenso nella fattispecie.

  • artt. 1 e 2 l. n. 241/1990

    Richiamati quali fondamento dei principi di economicità, efficacia, imparzialità e obbligo di conclusione del procedimento.

  • artt. 3 e 97 Cost.

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno dei principi di motivazione, buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • La dichiarazione espressa di sopravvenuta carenza di interesse impedisce al giudice amministrativo di esaminare il merito delle censure dedotte e impone, in applicazione del principio dispositivo, di prendere atto della volontà processuale del ricorrente.
  • L’avvio medio tempore del procedimento amministrativo richiesto può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell’azione contro il silenzio, quando il ricorrente dichiari espressamente di non perseguire più la pronuncia giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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