Cassazione Civile, Ordinanza n. 14934/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Il ricorrente, qualificatosi come creditore del legale rappresentante di una società e avendo sottoposto a pignoramento l'usufrutto spettante a quest'ultimo sul 50% del capitale sociale, ha contestato una deliberazione assembleare con cui la società aveva affittato l'azienda alberghiera a un'altra società. Nel giudizio di merito aveva chiesto, da un lato, l'impugnazione della delibera assumendone l'illiceità e la nullità per la violazione degli obblighi di conservazione del bene sottoposto a custodia e per la rilevanza penale dei fatti (art. 388 c.p.); dall'altro, il risarcimento del danno pari al valore del compendio pignorato e agli ulteriori danni subiti e subendi. La corte d'appello aveva ritenuto tardiva la domanda risarcitoria perché proposta solo con memoria ex art. 183 c.p.c., aveva negato l'interesse a far valere la nullità della delibera e aveva escluso la revocatoria perché l'atto dispositivo proveniva da soggetto diverso dal debitore. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione degli artt. 163 e 183 c.p.c. per l'asserita tardività della domanda risarcitoria; 2) violazione degli artt. 2479-ter, 1418, 1421 e 1343 c.c. per il diniego di nullità della delibera; 3) violazione dell'art. 132 c.p.c. per asserita contraddittorietà sulla revocatoria; 4) motivo conseguente sull'assorbimento della domanda nei confronti delle società.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la domanda risarcitoria doveva considerarsi già proposta nell'atto di citazione, poiché gli elementi fattuali e le conclusioni erano lì contenuti; in ogni caso, anche a volerla considerare emendata successivamente, essa restava collegata alla medesima vicenda sostanziale già dedotta. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinviato la causa alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione per nuovo esame. Il secondo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato; il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché la censura riguardava un mero errore materiale; il quarto motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 163 c.p.c.
L'atto di citazione deve contenere gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda; se tali elementi sono già esposti, la domanda non può considerarsi nuova solo perché ulteriormente precisata nella fase successiva.
art. 183 c.p.c.
Le preclusioni istruttorie e assertive non impediscono la domanda quando essa risulti già introdotta con l'atto di citazione; l'emenda è comunque ammissibile se resta collegata alla medesima vicenda sostanziale.
art. 2479-ter c.c.
Il sistema delle invalidità delle deliberazioni dei soci di s.r.l. è chiuso; la nullità è configurabile solo nelle ipotesi previste dalla norma.
art. 1418 c.c.
Non opera, per le delibere societarie impugnate, la comune categoria della nullità negoziale oltre i casi tipizzati dal diritto societario.
art. 1421 c.c.
L'interesse all'azione di nullità deve essere ancorato alla sussistenza di una nullità tipica, non a una generica illiceità del comportamento dedotto.
art. 1343 c.c.
L'illiceità della causa, invocata dal ricorrente, non è di per sé idonea a trasformare in nulla una delibera societaria se manca una specifica ipotesi di nullità prevista dal regime societario.
art. 132 c.p.c.
Un errore materiale nella motivazione non integra, da solo, un vizio cassatorio se la decisione, letta nel suo complesso, è univoca nel rigetto della domanda.
art. 388 c.p.
La rilevanza penale dei fatti allegati non comporta automaticamente nullità della delibera, ma può rilevare eventualmente sul piano risarcitorio.
Massime di principio
- La domanda risarcitoria è tempestiva se, pur non formulata con formula sacramentale, risulta già sostanzialmente contenuta nell'atto introduttivo attraverso l'indicazione dei fatti costitutivi e delle conclusioni richieste.
- Ai fini della novità della domanda occorre guardare alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio: la precisazione o emendazione è ammissibile quando non introduce un fatto storico del tutto diverso, ma si ancora ai medesimi fatti originariamente allegati.
- Nel diritto societario delle s.r.l. il regime delle invalidità delle deliberazioni è tipico e chiuso: non è consentito ricavare una nullità generale dalla sola illiceità della causa o dalla violazione di norme penali, salvo che ricorra una delle ipotesi tassativamente previste.
- La rilevanza penale della condotta non determina automaticamente la nullità dell'atto societario, ma può fondare, se del caso, una autonoma domanda di risarcimento del danno.
- Un errore meramente materiale nella motivazione non comporta cassazione quando il contenuto decisorio complessivo della sentenza è chiaro e coerente.
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