Sentenza n. 3400/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento del Progetto di vita del minore approvato con verbale UVI n-OMISSIS-; -di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale comunque lesivo dei diritti ed interessi della ricorrente; E per il risarcimento del danno subito a causa dell'illegittimo operato della P.A;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Progetto di vita del minore approvato con verbale UVI
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni competenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il progetto di vita individuale predisposto dall’UVI in esecuzione di precedenti pronunce del TAR, deducendo violazione dell’art. 14 della legge n. 328/2000, dell’art. 6 del d.l. n. 66/2017, dell’art. 2 del d.m. 23 novembre 2016, della legge n. 112/2016 e delle linee guida regionali in materia di riabilitazione, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza, genericità e mancata presa in carico globale. In particolare, il progetto sarebbe stato approvato senza la preventiva redazione del profilo di funzionamento secondo la classificazione ICF-CY, senza un concreto e coordinato programma di interventi socio-sanitari e socio-assistenziali, senza la determinazione del budget di progetto e senza l’indicazione delle misure del c.d. Dopo di noi. La ricorrente lamentava inoltre la mancata considerazione delle specifiche esigenze e proposte formulate per il minore, tra cui interventi educativi e riabilitativi, sostegno scolastico, trattamenti ABA, logopedia, terapia occupazionale, assegno di cura, attività ludiche e parent training. Era altresì proposta domanda risarcitoria per danno da ritardo, danno esistenziale e danno dinamico-relazionale. Nel corso del giudizio, l’UVI ha redatto il profilo di funzionamento e il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza ha predisposto, condividendolo con l’UVI e con la ricorrente, un nuovo progetto di vita della durata di dodici mesi. Il Ministero ha eccepito il difetto di legittimazione passiva.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero, ritenendolo estraneo alla vicenda. Quanto alla domanda di annullamento, ha rilevato che gli atti sopravvenuti adottati dall’UVI e dal commissario ad acta hanno inciso sulla posizione sostanziale dedotta in giudizio e hanno fatto venir meno l’interesse alla coltivazione dell’impugnazione. L’improcedibilità è stata ulteriormente confermata dalla mancata impugnazione con motivi aggiunti del nuovo verbale UVI del 5 novembre 2025 e del profilo di funzionamento. Il TAR ha precisato che gli eventuali profili di inefficacia dell’atto commissariale devono essere valutati dal giudice dell’ottemperanza o dal giudice del giudizio sul silenzio, ai sensi degli artt. 114, comma 6, e 117, comma 4, c.p.a. La domanda risarcitoria è stata dichiarata inammissibile perché non è stata fornita la prova di un danno patrimoniale o non patrimoniale concreto, causalmente riconducibile al ritardo. Il mero superamento del termine procedimentale non determina automaticamente il diritto al risarcimento; anche il danno esistenziale o dinamico-relazionale non è risarcibile in re ipsa, potendo essere provato anche per presunzioni semplici sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti. Nel caso concreto non erano state allegate né una regressione delle condizioni del minore né elementi idonei a dimostrare la concreta possibilità che la tempestiva predisposizione del progetto avrebbe prodotto le abilità indicate dalla ricorrente. La liquidazione equitativa può riguardare soltanto il quantum, non supplire alla mancanza della prova dell’an del danno. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 14 l. 328/2000
Il progetto individuale per la persona con disabilità deve assicurare il coordinamento degli interventi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali necessari, nell’ambito di una presa in carico complessiva.
art. 6 d.l. 66/2017
Il profilo di funzionamento costituisce il riferimento per la predisposizione del progetto individuale di vita della persona con disabilità.
art. 2 d.m. Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 23 novembre 2016
Il progetto individuale deve indicare gli interventi e il relativo budget, evitando una previsione meramente generica o indeterminata delle risorse.
art. 1 l. 112/2016
La progettazione individuale deve considerare anche le misure dirette a garantire la progressiva presa in carico della persona con disabilità in vista del venir meno del sostegno familiare.
art. 114, comma 6, c.p.a.
La valutazione dell’eventuale inefficacia degli atti adottati in esecuzione del giudicato spetta al giudice dell’ottemperanza.
art. 117, comma 4, c.p.a.
Nel giudizio sul silenzio, la valutazione dell’eventuale inefficacia degli atti sopravvenuti rientra nei poteri del giudice competente.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria richiede la prova dei presupposti della responsabilità amministrativa e del danno effettivamente subito.
art. 2-bis l. 241/1990
Il ritardo procedimentale non comporta automaticamente il risarcimento, essendo necessario dimostrare un danno concreto causalmente riconducibile alla violazione del termine.
art. 1223 c.c.
conseguenza immediata e diretta
Sono risarcibili soltanto le conseguenze pregiudizievoli immediate e dirette dell’inadempimento o dell’illecito.
art. 1227 c.c.
Il danno risarcibile deve essere non evitabile dal danneggiato mediante l’ordinaria diligenza.
art. 96 c.p.c.
La responsabilità processuale aggravata non ricorre quando la parte si sia limitata a esercitare il diritto di difesa nei limiti della normale dialettica processuale.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione, nel corso del giudizio, di atti amministrativi o commissariali che incidano sulla posizione sostanziale dedotta determina il venir meno dell’interesse all’annullamento dell’atto originariamente impugnato, con conseguente improcedibilità, salvo che gli atti sopravvenuti siano tempestivamente impugnati con motivi aggiunti.
- Gli eventuali profili di inefficacia degli atti adottati in esecuzione di una sentenza devono essere fatti valere davanti al giudice dell’ottemperanza o, nei casi previsti, davanti al giudice del giudizio sul silenzio; il giudice investito dell’impugnazione dell’atto originario non può pronunciarsi su tali profili al di fuori della relativa competenza.
- Il superamento del termine di conclusione del procedimento non fonda automaticamente il diritto al risarcimento del danno da ritardo: il ricorrente deve provare un danno effettivo, causalmente collegato al ritardo e non evitabile ai sensi degli artt. 1223 e 1227 c.c.
- Il danno esistenziale o dinamico-relazionale non è risarcibile in re ipsa; può essere provato anche mediante presunzioni semplici, ma occorre allegare e dimostrare elementi di fatto gravi, precisi e concordanti dai quali desumere l’esistenza e l’entità del pregiudizio.
- La liquidazione equitativa attiene alla quantificazione del danno e non può supplire alla mancata prova della sua stessa esistenza.
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